Revoca del porto d’armi e divieto prefettizio: autonomia della valutazione di affidabilità (TAR Toscana n. 1405 del 03.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio che il Prefetto esprime ai sensi dell’art. 39 R.D. n. 773/1931 e quello che il Questore compie ai sensi dell’art. 43 R.D. n. 773/1931 non hanno natura sanzionatoria e non implicano alcun accertamento di illiceità del comportamento dell’interessato. Essi consistono in un giudizio prognostico sull’affidabilità del soggetto, volto a prevenire delitti e sinistri involontari, più stringente del giudizio di pericolosità sociale e sostenibile anche in assenza di condanne penali o di misure di pubblica sicurezza. Ne consegue che il divieto di detenzione di armi e la revoca della licenza di porto d’armi possono fondarsi su fatti di conflittualità accertati, senza che assuma rilievo dirimente l’assoluzione per particolare tenuità del fatto. L’obbligo motivazionale resta soddisfatto dalla enunciazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche dell’atto.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui il Questore della Provincia di Grosseto ha revocato la licenza di porto d’armi per uso sportivo, unitamente al decreto di divieto di detenzione armi emanato dal Prefetto. L’atto questorile richiama le ragioni già espresse nel provvedimento prefettizio.

Con un’unica censura il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 3, 10 e 10-bis legge n. 241/1990 e degli artt. 11 e 43 T.U.L.P.S., oltre all’eccesso di potere per carenza di istruttoria e difetto di motivazione: l’amministrazione non avrebbe replicato alle deduzioni difensive né precisato i presupposti della revoca. Il Ministero dell’Interno ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per la mancata impugnazione del divieto prefettizio e ne ha chiesto comunque il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il ricorso nel merito, ritenendo assorbita l’eccezione di inammissibilità. Dall’istruttoria emerge che il ricorrente è stato coinvolto in una rissa con reciproche lesioni e contrapposte querelle, nel corso della quale egli ha colpito o tentato di colpire il contendente più volte alla testa con una bottiglia di vetro. Il ricorrente si è limitato a offrire una propria versione dei fatti, senza allegare circostanze ulteriori idonee a smentirla.

Non è dirimente la sentenza del Tribunale che lo ha assolto per particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen.: quella pronuncia conferma lo svolgimento di un’accesa lite e si limita ad applicare una causa di non punibilità, senza escludere il fatto. La carenza di istruttoria e il difetto di motivazione sono pertanto insussistenti.

Il Tribunale richiama la propria giurisprudenza in materia di divieto di detenzione di armi in presenza di conflittualità e di comportamenti minacciosi e violenti (TAR Toscana, sez. II, n. 254 del 2020; n. 354 del 2019; n. 221 del 2020). Ribadisce che i poteri discrezionali dell’amministrazione non hanno finalità sanzionatorie e mirano a prevenire i sinistri derivanti da un uso inappropriato delle armi (Cons. Stato, Sez. III, n. 3763 del 2014). Il giudizio alla base del divieto è un giudizio prognostico sull’affidabilità e sull’assenza di rischio di abusi, sostenibile anche in presenza di situazioni non sfociate in condanne (Cons. Stato, Sez. III, n. 1843 del 2019).

Quanto all’art. 10-bis legge n. 241/1990, la norma non è applicabile al procedimento attivato d’ufficio a seguito del divieto di detenzione di armi. Non sussisteva neppure l’obbligo di esplicitare le ragioni del rigetto delle deduzioni difensive, essendo sufficiente la motivazione posta a sostegno dell’atto (Cons. Stato, Sez. IV, n. 6279 del 2023; Cons. Stato, Sez. VI, n. 3587 del 2023). Il ricorso è quindi infondato e le spese sono compensate per la particolarità della fattispecie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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