Diniego porto d’armi legittimo se motivato il contesto familiare (TAR Calabria n. 301 del 10.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di autorizzazioni di polizia per la detenzione e il porto di armi, la valutazione dei requisiti di affidabilità deve essere operata esclusivamente nei confronti del destinatario del titolo e non può fondarsi sul solo rapporto di parentela con soggetti pregiudicati. Il contesto familiare rileva unicamente in quanto sia idoneo a determinare un fondato rischio di abuso delle armi. L’Autorità di Pubblica Sicurezza è tenuta a valutare con il massimo rigore le eccezioni al divieto di circolare armati, ma le sue determinazioni, ampiamente discrezionali, sono sottratte al sindacato di legittimità quando siano congruamente e logicamente motivate. Il diniego è legittimo se la ricostruzione amministrativa collega in modo logico la vicinanza a soggetti gravati da pregiudizi in materia di armi, la comune residenza in un territorio di elevata diffusione mafiosa e il rischio di abuso, dando conto delle osservazioni procedimentali del richiedente.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la Questura di Vibo Valentia aveva respinto la sua istanza di rilascio del porto di fucile uso caccia ex artt. 11 e 43 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773. Alla base del diniego l’amministrazione ha posto l’inserimento del richiedente in un contesto familiare con soggetti gravati da pregiudizi di polizia, alcuni dei quali indicati come appartenenti alla criminalità organizzata locale.
Il ricorrente ha dedotto l’eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria, il travisamento dei fatti, la violazione del contraddittorio procedimentale per non avere l’amministrazione tenuto conto delle osservazioni ex art. 10-bis della legge n. 241/1990 e, infine, la violazione e falsa applicazione delle norme del t.u.l.p.s.. Le amministrazioni intimate hanno chiesto il rigetto del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto infondate tutte le doglianze, muovendo dal principio secondo cui il rapporto di parentela non può assurgere a unico elemento espressivo dell’affidabilità del richiedente. Richiamando Consiglio di Stato, Sez. III, 19 maggio 2017, n. 2362, il Tribunale ha ribadito che la valutazione dei requisiti deve essere operata nei confronti del solo destinatario dell’autorizzazione e non può coinvolgere persone distinte dal richiedente.
Su questa base il Collegio ha però verificato che, nel caso concreto, l’amministrazione non si è limitata al dato parentale. Il provvedimento ha posto in rilievo la vicinanza del richiedente con due soggetti gravati da rilevanti pregiudizi in materia di armi, contro la persona e per associazione di tipo mafioso, entrambi residenti nello stesso Comune, in un territorio in cui si registra una elevata diffusione della ‘ndrangheta. Il rischio di abuso delle armi è stato quindi ricostruito come effetto del legame familiare e della comune collocazione territoriale.
Il Tribunale ha poi esaminato la sentenza di assoluzione prodotta dal ricorrente, rilevando che il relativo estratto non consente di individuare il capo di imputazione contestato e non supera il quadro indiziario indicato nel provvedimento. Quanto al parente prossimo, la modifica della residenza è intervenuta solo dopo l’adozione della misura, senza prova dell’interruzione di ogni legame con il territorio.
Richiamando TAR Reggio Calabria, 30 maggio 2019, n. 309 e TAR Reggio Calabria, 12 dicembre 2018, n. 732, il Collegio ha confermato che l’Autorità di Pubblica Sicurezza deve valutare con il massimo rigore le eccezioni al divieto di circolare armati. Le determinazioni amministrative, se congruamente e logicamente motivate, sono sottratte al sindacato di legittimità (in termini, Consiglio di Stato, sez. V, 13 novembre 2009, n. 7107). Il richiamo alla sentenza di questa Sezione del 23 giugno 2014, n. 1080 è stato dichiarato non pertinente. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di lite.
Nota della Redazione
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