Ottemperanza al decreto di equa riparazione e penalità di mora (TAR Calabria n. 299 del 10.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza ai decreti emessi dalla Corte d’appello ai sensi dell’art. 3 l. n. 89/2001, non sono più richiesti la notificazione del titolo esecutivo né il decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996. Il giudice amministrativo, rivedendo il proprio precedente orientamento, ritiene sufficiente che il creditore abbia inviato la richiesta di pagamento ex art. 5-sexies l. n. 89/2001 e che siano decorsi sei mesi dalla presentazione dell’istanza. Sussiste l’onere della pubblica amministrazione di provare l’avvenuta esecuzione del provvedimento giurisdizionale. È ammissibile la domanda di condanna alla penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. anche quando l’ottemperanza concerne sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro, con importo determinato nella misura degli interessi legali, in aggiunta a quelli dovuti per legge.
Il Fatto
Il ricorrente agisce per l’esecuzione del decreto emesso dalla Corte d’appello di Catanzaro nel procedimento in materia di equa riparazione per irragionevole durata del processo. Con quel provvedimento il giudice civile aveva ingiunto al Ministero della Giustizia il pagamento, senza dilazione, della somma di € 3.960,00, oltre interessi legali dalla domanda, nonché delle spese processuali con distrazione in favore dei difensori.
Il Ministero della Giustizia, ritualmente notificato, non si è costituito. Il ricorrente chiede inoltre la condanna dell’amministrazione al pagamento di una somma ex art. 114 lett. e) c.p.a. per il successivo ritardo e la rifusione delle spese strumentali all’instaurazione del giudizio di ottemperanza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva anzitutto che il decreto della Corte d’appello ha autorità di cosa giudicata, come attestato dalla documentazione depositata, ed è stato ritualmente notificato all’amministrazione. Su questo presupposto si innesta la questione centrale: il TAR, rivedendo la propria precedente giurisprudenza, ritiene che per le ottemperanze ai decreti ex l. n. 89/2001 non siano più dovuti né la notificazione del titolo esecutivo né il decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996, richiamando Consiglio di Stato n. 1423/2021.
Quanto ai presupposti dell’azione, il giudice verifica che il creditore ha inviato alla resistente la richiesta di pagamento di cui all’art. 5-sexies l. n. 89/2001 e che dalla presentazione dell’istanza sono decorsi sei mesi. Rileva inoltre che la pubblica amministrazione non ha dato prova, come era suo onere secondo Cass. SS.UU. n. 13.533/2001, di avere dato esecuzione al provvedimento giurisdizionale.
Sussistono pertanto tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a., ma limitatamente alla domanda inerente il pagamento della somma di € 3.960,00 oltre interessi legali. La domanda relativa alle spese di giudizio liquidate dalla Corte d’appello è invece esclusa, perché i difensori distrattari non si sono costituiti in proprio nel giudizio di ottemperanza. Sono riconosciute, perché richieste, le spese successive all’emissione del decreto necessarie per instaurare il giudizio.
Quanto alla domanda ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., il TAR ne afferma l’ammissibilità anche nelle ipotesi in cui l’ottemperanza concerne sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro, richiamando Consiglio di Stato, Ad. Plen., 25 giugno 2014 n. 15 e la novella operata dal comma 781 dell’art. 1 legge n. 208/2015. La somma è determinata nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione di mese, in aggiunta agli interessi dovuti per legge, stante il carattere sanzionatorio dell’istituto. Il pagamento decorre dalla comunicazione dell’ordine e sino all’adempimento spontaneo o all’insediamento del Commissario ad acta, secondo Consiglio di Stato, Ad. Plen., 25 maggio 2021 n. 8.
Il Collegio nomina quindi, per il caso di persistente inottemperanza, un Dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia, che provvederà nel termine di 90 giorni dalla comunicazione dell’istanza di parte. Le spese del giudizio, liquidate secondo i parametri del D.M. 55/2014 per l’esecuzione mobiliare, sono poste a carico dell’amministrazione con distrazione in favore dei difensori; in caso di mancata rifusione, al loro pagamento provvederà il medesimo Commissario.
Nota della Redazione
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