Carta docente e ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Sicilia n. 2328 del 18.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto l’adempimento di un’obbligazione pecuniaria o di attribuzione di un bene, il creditore che agisce deve soltanto provare la fonte, negoziale o legale, del proprio diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione dell’inadempimento della controparte. Il debitore convenuto è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento, ai sensi dell’art. 2697, secondo comma, cod. civ. L’Amministrazione che non deduca alcuna valida giustificazione del proprio inadempimento, malgrado la notifica del titolo, è tenuta a conformarsi al giudicato. Il giudice amministrativo, accertata la mancata esecuzione, ordina l’ottemperanza, nomina il commissario ad acta per l’ipotesi di inutile decorso del termine e applica la penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.
Il Fatto
Il Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, con sentenza n. 3604/2024 dell’1.07.2024, aveva dichiarato il diritto della ricorrente — docente — a fruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione della stessa per un valore complessivo di € 2.000,00, oltre accessori.
La pronuncia, notificata all’Amministrazione il 15.10.2024, era passata in giudicato. Non essendo stata eseguita, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza il 4.05.2025, chiedendo l’ordine di conformazione al giudicato, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alla penalità di mora. Il Ministero si è costituito senza opporre valide ragioni.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto verificato l’ammissibilità del ricorso, proposto ritualmente ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. È risultata provata la notifica del titolo presso la sede reale dell’Amministrazione il 15.10.2024, con il decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 rispetto alla notifica del ricorso per ottemperanza.
Nel merito, la sentenza è risultata tuttora non eseguita. L’Amministrazione non ha dedotto alcuna valida giustificazione del proprio inadempimento, malgrado la notifica del titolo. Il TAR ha richiamato il principio generale in materia di riparto dell’onere probatorio, applicabile anche nelle cause di ottemperanza: il creditore prova solo la fonte del diritto e il termine di scadenza, mentre il debitore è gravato dell’onere di dimostrare il fatto estintivo. Sul punto il Collegio ha richiamato i propri precedenti (T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, n. 1311 del 4.04.2024; n. 2942 del 9.10.2023).
Il Ministero ha rinunciato a dimostrare la sussistenza di fatti estintivi, modificativi o impeditivi del credito, come richiesto dall’art. 2697, secondo comma, cod. civ. Il ricorso è stato quindi accolto, con ordine di attribuzione della Carta elettronica nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.
Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il TAR ha nominato fin d’ora commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Catania, con facoltà di delega, richiamando il termine di cui all’art. 71, comma 2, d.P.R. n. 115/2002 per la domanda di liquidazione del compenso. È stata altresì accolta la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., determinata nella misura degli interessi legali sulle somme spettanti, dalla comunicazione dell’ordine di pagamento sino alla scadenza del termine per l’insediamento del commissario. Le spese, liquidate in € 500,00 oltre accessori, seguono la soccombenza con distrazione al difensore antistatario.
Nota della Redazione
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