Porto d’armi, frequentazioni controindicate e ampia discrezionalità dell’Amministrazione (TAR Calabria n. 2215 del 30.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il rilascio e il rinnovo della licenza di porto d’armi costituiscono un’ipotesi eccezionale nell’ordinamento, subordinata all’accertamento della piena affidabilità del richiedente all’uso delle armi. L’Amministrazione dispone di un ampio margine di discrezionalità e può valorizzare, nella loro oggettività, sia fatti di reato sia vicende e situazioni personali prive di rilievo penale, purché concretamente avvenute. Ai fini del diniego è dunque sufficiente la sussistenza di frequentazioni con soggetti controindicati, anche risalenti nel tempo, allorché per numero e tipo di condotte denotino una pericolosità sociale incompatibile con il possesso del titolo. Il provvedimento inibitorio non ha natura sanzionatoria, ma cautelare, e non richiede una motivazione particolare, essendo sindacabile in sede giurisdizionale solo per manifesta irrazionalità o travisamento dei fatti.

Il Fatto

Il ricorrente aveva conseguito nel 2008 il rilascio della licenza di porto di fucile per uso di caccia. Nel 2021 presentava istanza di rinnovo presso la Questura, che la respingeva. Avverso tale diniego proponeva ricorso gerarchico al Prefetto, il quale, con decreto notificato il 6 settembre 2022, rigettava il gravame confermando la determinazione questorile.

Il ricorrente impugnava quindi il decreto prefettizio davanti al TAR Calabria, deducendo la violazione degli artt. 11, 39, 42 e 43 del R.D. n. 773/1931, l’erronea interpretazione dei presupposti ostativi, la mancata considerazione dell’estinzione del reato di furto risalente al 1996, la contraddittorietà rispetto al precedente rilascio del 2008 e l’illogicità per non essere stato adottato il divieto di detenzione di armi. L’Amministrazione si costituiva chiedendo il rigetto.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio perimetra il thema decidendum. Richiamando T.A.R. Torino n. 972/2024, osserva che la decisione di rigetto del ricorso gerarchico ha effetto confermativo e non sostitutivo dell’atto originario. Oggetto del giudizio è dunque il provvedimento questorile, non quello prefettizio, e su di esso vanno vagliati i motivi.

Il Tribunale ricostruisce l’assetto normativo delle autorizzazioni di polizia in materia di armi, richiamando Cons. Stato n. 2404/2017 e n. 6812/2018. La detenzione delle armi è ipotesi eccezionale e le esigenze di incolumità pubblica sono prevalenti: la licenza può essere negata anche in assenza di condanna quando manchi la presumibile certezza della completa affidabilità. L’Amministrazione può valorizzare sia fatti di reato sia situazioni personali prive di rilevanza penale, desumendone la pericolosità o la non piena affidabilità del soggetto.

Quanto ai controlli con soggetti controindicati, il Collegio richiama T.A.R. Calabria n. 701/2024: il potere di controllo può essere esercitato in senso negativo in presenza di condotte che, pur non costituendo illeciti penali, incidano sul piano sintomatico sul grado di affidabilità. Il giudizio soggettivo rientra nella discrezionalità amministrativa, non sindacabile se non ab externo per apprezzamento illogico o irragionevole.

Nel merito il ricorso è respinto. Il provvedimento questorile si fondava su precedenti penali e amministrativi risalenti al 1996, 1999, 2001 e 2004, nonché su numerose frequentazioni e segnalazioni con soggetti attinti da precedenti per associazione mafiosa, rapina, estorsione, stupefacenti e altri reati. L’istruttoria ha confermato frequentazioni pressoché continuative dal 1996 al 2016. Tali circostanze, non considerate in sede di precedenti rinnovi, denotano per numero e tipo di condotte una pericolosità sociale idonea a giustificare il giudizio di non affidabilità. Né rileva l’omessa adozione del divieto di detenzione armi, atto conseguenziale e vincolato di completamento della tutela preventiva. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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