Interdittiva antimafia e rapporti parentali: sufficiente il quadro indiziario complessivo (TAR Calabria n. 320 del 01.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’informativa antimafia interdittiva può fondarsi su un quadro indiziario complessivo, valutato in chiave inferenziale e secondo la regola del più probabile che non, senza necessità di accertamenti penali definitivi né di prova dell’attualità delle infiltrazioni. Il Prefetto esercita un’ampia discrezionalità nel desumere il pericolo di permeabilità mafiosa da condanne, segnalazioni, frequentazioni e rapporti di parentela, purché gli elementi siano concreti e valutati nel loro insieme. Il sindacato del giudice amministrativo resta circoscritto alla logicità, ragionevolezza e proporzionalità della prognosi. La legittimità dell’interdittiva giustifica la rescissione dei contratti in corso ai sensi dell’art. 94, comma 2, d.lgs. n. 159/2011.
Il Fatto
Una società operante nel settore dell’assistenza residenziale impugna l’informativa interdittiva adottata dal Prefetto ai sensi degli artt. 84, 89-bis e 91 d.lgs. n. 159/2011, unitamente alla deliberazione con cui l’Azienda Sanitaria Provinciale ha disposto la rescissione del contratto per l’erogazione delle prestazioni e alla comunicazione di non procedere alle proroghe.
La ricorrente contesta l’assenza dei presupposti, deducendo la risalenza dei pregiudizi penali e di polizia, l’intervenuta assoluzione o prescrizione per taluni fatti e la sopravvalutazione dei rapporti parentali dei soci con soggetti legati a consorterie mafiose.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama la funzione dell’interdittiva antimafia, volta a salvaguardare l’ordine pubblico economico, la libera concorrenza e il buon andamento della pubblica amministrazione. Il Prefetto valuta il rischio di infiltrazione mafiosa sulla base di elementi concreti, tra cui provvedimenti sfavorevoli del giudice penale, sentenze di proscioglimento, misure di prevenzione, rapporti di parentela e frequentazioni.
Tale valutazione costituisce espressione di ampia discrezionalità, sindacabile solo sotto il profilo della logicità. La misura non richiede accertamenti penali definitivi, potendo sorreggersi su elementi sintomatici e indiziari, anche risalenti nel tempo. Gli elementi non vanno considerati separatamente, ma in un quadro indiziario complessivo, secondo il giudizio prognostico del più probabile che non, come chiarito da Cons. Stato, Sez. III, n. 256 del 2017 e da Cass., Sez. Un., n. 111 del 2018.
Il Collegio respinge la lettura parcellizzata offerta dalla ricorrente. Le assoluzioni e le prescrizioni non azzerano il valore sintomatico dei fatti, poiché anche le sentenze di proscioglimento possono rivelare una contaminazione mafiosa. Quanto alla condanna per associazione di tipo mafioso a carico di un congiunto, si richiama l’insegnamento di Cons. Stato, Sez. III, n. 670 del 2017: non è richiesta la prova dell’attualità delle infiltrazioni.
La revoca della misura di prevenzione da parte della Cassazione non vincola il Prefetto, stante l’autonomia del procedimento amministrativo rispetto a quello penale. I rapporti di parentela sono stati legittimamente valorizzati, perché secondo Cons. Stato n. 4372/2020 possono rappresentare una via d’accesso agevolata alla gestione dell’impresa.
Infine, la deduzione sull’espunzione dell’art. 640-bis cod. pen. dai reati-spia a seguito della Corte cost. n. 178 del 2021 non coglie nel segno: al momento dell’adozione del provvedimento la fattispecie costituiva ancora reato ostativo. Il ricorso è respinto, con conferma dell’interdittiva e rigetto della domanda di annullamento della rescissione contrattuale, adottata in corretta applicazione dell’art. 94, comma 2, d.lgs. n. 159/2011.
Nota della Redazione
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