Ordine di demolizione al proprietario erede e trasmissibilità della sanzione pecuniaria (TAR Sicilia n. 2996 del 09.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’ordine di demolizione di costruzione abusiva ha natura reale e prescinde dalla responsabilità dell’autore dell’illecito: esso va indirizzato al soggetto che ha il potere di rimuovere concretamente l’abuso, cioè al proprietario, anche quando questi non abbia realizzato le opere e le abbia ricevute per successione. Ai fini della legittimazione passiva rileva la titolarità del diritto dominicale e la disponibilità materiale del bene, non l’accertamento di una responsabilità storica. La sanzione pecuniaria applicata per gli abusi minori ai sensi dell’art. 34 d.P.R. n. 380/2001 ha natura ripristinatoria e non punitiva: è quindi sottratta al principio di personalità dell’illecito amministrativo e si trasmette agli eredi insieme all’immobile. Trattandosi di atti vincolati, non è richiesta una specifica motivazione sull’interesse pubblico concreto all’intervento repressivo, né è configurabile un affidamento tutelabile alla conservazione della situazione abusiva.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario per successione di un immobile ricompreso nel territorio comunale, ha impugnato la nota con cui l’amministrazione, all’esito dei ricorsi straordinari proposti in precedenza dalla madre, ha riattivato l’ordinanza di demolizione a suo tempo notificata alla de cuius per una serie di opere eseguite in assenza di titolo. La nota assegnava novanta giorni per l’ottemperanza, con rimessione in pristino dei luoghi, e preavvisava l’applicazione della sanzione prevista dall’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001 in caso di inerzia, oltre all’intimazione al pagamento della somma già applicata con l’ordine demolitorio.
Il ricorrente ha dedotto di non essere autore degli abusi, realizzati dalla precedente proprietaria, di non avere mai ricevuto la notifica dell’ordinanza e di avere subito un provvedimento carente di motivazione; ha chiesto anche il risarcimento del danno. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità per carenza di interesse e, nel merito, l’infondatezza. L’istanza cautelare è stata respinta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene assorbente la manifesta infondatezza nel merito, superando i profili di inammissibilità. Sul primo motivo, il giudice precisa che la nota impugnata non dispone l’acquisizione al patrimonio comunale delle opere, ma solo la riapertura dei termini per eseguire l’ordine demolitorio, assegnando un nuovo termine di novanta giorni: nessuna conseguenza pregiudizievole automatica deriva quindi all’erede. Quanto alla conoscenza dell’abuso, il ricorrente aveva proposto con la madre il ricorso straordinario avverso il diniego di sanatoria, definito con riunione dei gravami: la piena conoscenza dell’atto e del suo contenuto essenziale non è dunque predicabile in senso contrario, secondo il richiamato Cons. St. sez. IV n. 1112 del 2024.
Nel merito, il Tribunale richiama l’orientamento secondo cui l’art. 31 d.P.R. n. 380/2001 individua il soggetto passivo della demolizione in chi ha il potere di rimuovere l’abuso. Il presupposto dell’ordine di ripristino non è l’accertamento di responsabilità storiche, ma l’esistenza di una situazione dei luoghi contrastante con la normativa urbanistico-edilizia e l’individuazione del titolare del potere di eseguire l’ordine. Sul punto richiama la Cons. St., Adunanza Plenaria n. 9 del 2017 e plurime decisioni conformi, tra cui TAR Catania n. 1274 del 2023 e TAR Milano n. 1768 del 2020. La disponibilità materiale del bene in capo al ricorrente, erede e proprietario, non è contestata: egli è pertanto legittimo destinatario dell’ordine.
Il secondo motivo è respinto perché la sanzione pecuniaria ex art. 34 d.P.R. n. 380/2001 ha la medesima natura ripristinatoria della demolizione. Non ha carattere punitivo, è sottratta al principio della responsabilità personale di cui alla legge n. 689/1981 e si trasmette agli eredi: il Collegio richiama Cons. St. sez. II n. 6678 del 2020, a sua volta richiamata da C.G.A.R.S. n. 419 del 2024, e Cons. St. sez. VI n. 2155 del 2018. Verificatasi la successione nella titolarità dell’immobile abusivo, sull’erede ricadono le conseguenze negative dell’abuso.
Il terzo motivo è respinto perché gli atti in questione sono vincolati: non serve una valutazione specifica delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione con gli interessi privati, né vi può essere affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, che il tempo non può legittimare. Il ricorso è rigettato, con reiezione della domanda risarcitoria, peraltro genericamente formulata, in assenza dell’illegittimità dell’atto. Il Collegio revoca l’ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato e compensa eccezionalmente le spese.
Nota della Redazione
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