Partecipazione procedimentale e ordine di demolizione di opere abusive non precarie (Cons. Stato n. 7144 del 29.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
La natura vincolata del provvedimento amministrativo non esclude, di per sé, l’osservanza delle garanzie partecipative, ma la comunicazione di avvio del procedimento risulta superflua quando l’apporto del privato non potrebbe condurre ad alcun esito diverso, vertendosi in situazioni di fatto incontestate e giuridicamente non complesse. L’ordine di demolizione emanato ai sensi dell’art. 27 del d.P.R. n. 380 del 2001 costituisce atto dovuto in presenza di opere realizzate senza titolo abilitativo. Il carattere precario del manufatto non si desume dai materiali impiegati o dalla tecnica costruttiva, ma dalla destinazione d’uso: le opere ancorate al suolo e destinate a soddisfare esigenze abitative stabili integrano nuove costruzioni. La mancata indicazione dell’area di sedime nell’ingiunzione non incide sulla legittimità del provvedimento, poiché l’effetto acquisitivo consegue direttamente alla legge.
Il Fatto
Le ricorrenti impugnavano davanti al TAR Lazio l’ordinanza con cui il Comune aveva ingiunto la sospensione dei lavori, la demolizione di opere abusive e il ripristino dello stato dei luoghi. I manufatti erano stati realizzati su fondo agricolo plurivincolato, soggetto a tutela paesaggistica, archeologica e sismica, senza alcun titolo edilizio.
Il giudice di prime cure respingeva il ricorso, richiamando l’orientamento secondo cui la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento non consente l’annullamento dell’ordine di demolizione, atto dovuto a contenuto vincolato, ed escludendo la natura precaria delle opere. Le soccombenti proponevano appello, deducendo la violazione degli artt. 7 e 8 della legge n. 241 del 1990 e l’errata qualificazione dell’intervento edilizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina congiuntamente i due motivi, per ragioni di connessione logica, e li ritiene infondati. Quanto al primo, il Consiglio di Stato ricorda che la giurisprudenza prevalente reputa il confronto procedimentale necessario anche per i provvedimenti vincolati, ma solo allorché l’apporto partecipativo risulti utile a un accertamento dei presupposti che richieda un’istruttoria specifica e complessa. La natura vincolata del provvedimento non esclude l’osservanza delle garanzie, ma opera in tal senso solo in situazioni peculiari e giuridicamente complesse, richiamando sul punto Cons. Stato n. 3710 del 2024, id. n. 8908 del 2024, id. n. 6288 del 2021 e id. n. 6235 del 2014.
I principi sono condivisi in astratto, ma non si attagliano alla specie. L’adozione del provvedimento finale era doverosa sulla base di presupposti fattuali incontestati: tre case prefabbricate in muratura e legno, prive di carattere di amovibilità, su fondo agricolo plurivincolato, bisognevoli di titolo edilizio. Il quadro normativo non lascia margini di incertezza, e la situazione era ben nota alle stesse autrici dell’abuso. L’incombente dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990 avrebbe soltanto dilatato i termini del procedimento, determinando un abuso della garanzia procedimentale priva di rispondenza al concreto interesse di parte.
Sul secondo mezzo, il Collegio esclude che le opere siano precarie. L’ancoraggio al suolo su basamento in cemento armato e la destinazione abitativa stabile e permanente le qualificano come nuove costruzioni, per le quali era necessario il titolo edilizio, avendo determinato una trasformazione irreversibile del territorio, peraltro soggetto a tutela paesaggistica. Per effetto dell’art. 3 del T.U. dell’edilizia, l’installazione di manufatti leggeri è consentita senza titolo solo se diretta a esigenze meramente temporanee. La precarietà si valuta avendo riguardo all’uso cui il manufatto è destinato, a prescindere dai materiali e dalla tecnica costruttiva, come affermato in Cons. Stato n. 4165 del 2021.
Le doglianze sull’omessa istruttoria comunale sono dichiarate inammissibili, perché proposte per la prima volta in appello in violazione del divieto dei nova di cui all’art. 104 c.p.a., e comunque infondate. L’ordinanza indica chiaramente le opere abusive; la mancata indicazione dell’area di sedime non incide sulla legittimità del provvedimento, poiché l’effetto acquisitivo è conseguenza fissata dalla legge, senza esercizio di potere valutativo (richiamati Cons. Stato n. 5471 del 2017, id. n. 4659 del 2008 e id. n. 825 del 2024). L’appello è quindi respinto e la sentenza confermata, con nulla sulle spese per mancanza di attività difensiva della parte intimata.
Nota della Redazione
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