Autotutela su SRB, termine perentorio e regolamento sopravvenuto non applicabile (TAR Puglia n. 1229 del 17.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il termine di dodici mesi previsto dall’art. 21-nonies della legge n. 241/1990 per l’annullamento d’ufficio del titolo autorizzatorio formatosi per silenzio assenso ha natura decadenziale e non è suscettibile di sospensione o interruzione in assenza di espressa previsione normativa. Il primo annullamento in autotutela, poi caducato dal giudice amministrativo, non fa decorrere ex novo il termine, che resta ancorato al perfezionamento del titolo. Il regolamento comunale sopravvenuto alla formazione del titolo non può fungere da paradigma normativo ai sensi dell’art. 21-nonies, pena un’inammissibile portata invalidante di carattere sopravvenuto. I criteri distanziali generici da siti sensibili non possono essere adoperati dai Comuni quale misura surrettizia di tutela dalle immissioni elettromagnetiche, riservata allo Stato dall’art. 4 della legge n. 36/2001.

Il Fatto

La società ricorrente presenta nel settembre 2022 istanza di autorizzazione per una stazione radio base di telefonia mobile nel territorio comunale, ai sensi degli artt. 44 e 49 del d.lgs. n. 259/2003. Il Comune dapprima rigetta l’istanza; la società impugna e il titolo si perfeziona per silenzio assenso nel dicembre 2022. In pendenza del contenzioso l’ente riconosce la formazione del titolo ma lo annulla in autotutela; quel provvedimento viene caducato dal TAR per omessa comunicazione di avvio del procedimento.

Il Comune avvia quindi un nuovo procedimento di autotutela, comunicato nel settembre 2024, e con determina n. 91 del 19.9.2024 annulla nuovamente il titolo. La società impugna la determina e, per quanto di interesse, le previsioni regolamentari del 2009 e del 2023, deducendo la violazione dell’art. 21-nonies e l’erroneità dei presupposti posti a fondamento dell’annullamento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama i presupposti dell’annullamento d’ufficio: illegittimità dell’atto ai sensi dell’art. 21-octies, ragioni di interesse pubblico, ponderazione degli interessi privati, rispetto di un termine ragionevole e comunque non superiore a dodici mesi. Su questa griglia seleziona le censure.

Risultano infondate le doglianze sulla mancata indicazione delle disposizioni regolamentari violate e sull’omessa considerazione della qualificazione dell’opera come infrastruttura di interesse generale: le ragioni dell’attrito e gli interessi pubblici perseguiti emergono comunque dalla motivazione. È invece fondata la censura sul termine decadenziale. Il titolo si è perfezionato nel dicembre 2022, mentre la determina impugnata è stata adottata il 19.9.2024: oltre dodici mesi. Il Collegio respinge la tesi comunale della nuova decorrenza dal 21.08.2024, data della sentenza che ha caducato il primo annullamento, richiamando Cons. Stato, III, n. 2345/2025: il termine ha natura decadenziale e non si sospende senza previsione espressa. La salvezza del riesercizio del potere contenuta nella precedente sentenza non implica alcun accertamento dei concreti presupposti.

Il secondo ordine di censure è parimenti accolto. L’omessa indicazione dell’opera nel programma annuale delle installazioni non è causa ostativa, secondo Cons. Stato, VI, nn. 15/2024 e 8259/2022 e Cons. Stato, III, n. 5172/2020: la previsione del regolamento regionale n. 14/2006 incide sulla possibilità di realizzare l’opera nell’anno, non sul presupposto autorizzatorio. Irrilevanti le precedenti autorizzazioni rilasciate, essendo autonomi i singoli procedimenti.

Quanto ai criteri distanziali, l’art. 8, comma 6, della legge n. 36/2001 vieta limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate; le distanze minime da siti sensibili costituiscono misura surrettizia di tutela dalle immissioni, riservata allo Stato. Richiamando Cons. Stato, VI, nn. 8987/2024 e 9328/2024, n. 4075/2025 e Cons. Stato, II, n. 8141/2021, il Collegio esclude che il regolamento del 2009 contenesse un divieto siffatto: l’art. 7 vieta l’installazione solo su determinate tipologie di immobili. Il divieto per aree di pertinenza è introdotto solo dal regolamento n. 11/2023, non applicabile perché sopravvenuto al perfezionamento del titolo e quindi inidoneo a integrare il paradigma normativo dell’art. 21-nonies.

Neppure la concentrazione di impianti nelle vicinanze giustifica l’annullamento: la disposizione del 2009 riguarda la coubicazione su una stessa struttura, fattispecie non ricorrente. Infine, la previsione del piano urbanistico generale sulla futura edificazione è criterio programmatico, non motivo ostativo autonomo, e il permesso di costruire richiamato in difesa non è mai stato esplicitato nella motivazione. La determina è annullata, con condanna del Comune alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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