Porto di fucile: fatti risalenti e controlli occasionali non fondano il diniego (TAR Calabria n. 1228 del 14.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego o la revoca dell’autorizzazione di polizia al porto d’armi, pur rientrando in un ambito di ampia discrezionalità dell’autorità di pubblica sicurezza, non esonera l’amministrazione dall’onere di una istruttoria adeguata e completa e di una valutazione razionale, coerente e attendibile rispetto alle proprie premesse. Il giudizio di inaffidabilità non può fondarsi su fatti molto risalenti, già presenti al momento del rilascio originario del titolo e del suo rinnovo, né su controlli occasionali che coinvolgano soggetti terzi per violazioni estranee alla materia delle armi. Il sindacato del giudice amministrativo resta limitato alla verifica del travisamento dei fatti e della manifesta irrazionalità, ma entro tale perimetro il provvedimento che valorizzi circostanze evanescenti è annullabile.
Il Fatto
Il ricorrente era titolare della licenza di porto di fucile per uso caccia dal 2008 e aveva già ottenuto un primo rinnovo nel 2014. Con il provvedimento gravato, il Questore della Provincia di Cosenza ha rigettato una nuova istanza di rinnovo, ravvisando il pericolo di abuso del titolo sulla base di tre circostanze emerse in istruttoria.
Il diniego richiamava due controlli in cui il ricorrente era stato trovato in compagnia di soggetti, rispettivamente, destinatari di una violazione amministrativa per uso personale di stupefacenti e di una condanna per guida in stato di ebbrezza. Il terzo episodio riguardava un congiunto convivente, controllato insieme a un soggetto deferito per aver lasciato arma e munizioni in un’auto incustodita. Il ricorrente ha impugnato il diniego davanti al TAR Calabria, deducendo eccesso di potere, difetto di istruttoria e illogicità della motivazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo del r.d. n. 773 del 1931, richiamando l’art. 11, terzo comma, in tema di revoca delle autorizzazioni di polizia, e gli artt. 39 e 43, secondo comma, in materia di armi. Da tali disposizioni ricava il principio per cui la licenza può essere negata non solo in presenza di reati, ma ogni qualvolta l’autorità amministrativa ravvisi elementi di inaffidabilità e pericolo di abuso.
Il Tribunale richiama la giurisprudenza amministrativa secondo cui l’autorizzazione alla detenzione delle armi è eccezionale e le esigenze di incolumità pubblica sono prevalenti: la revoca o il diniego possono fondarsi su un giudizio ampiamente discrezionale, potendo assumere rilievo anche fatti isolati ma significativi. Non è richiesta una particolare motivazione, salvo che le valutazioni non risultino manifestamente irrazionali. Il sindacato giurisdizionale non sostituisce l’amministrazione, ma verifica il travisamento dei fatti e la manifesta irrazionalità.
Applicando tali principi, il Collegio rileva che l’amministrazione è incorsa nei vizi dedotti. La prevalenza dell’interesse alla sicurezza non esonera infatti dall’obbligo di un’istruttoria adeguata e di una valutazione razionale e proporzionata. Nel caso concreto, il giudizio di inaffidabilità si fonda su fatti molto risalenti, finanche antecedenti al rilascio originario del titolo e al suo rinnovo, in occasioni nelle quali l’amministrazione non aveva formulato alcun rilievo, pur non essendo vincolata ai propri precedenti.
Nel merito, i fatti risultano evanescenti e non sintomatici del pericolo di abuso: si tratta di due controlli isolati in cui il ricorrente si accompagnava a soggetti con precedenti non rilevanti rispetto alla materia delle armi, riferiti a terzi e non al ricorrente. Quanto al controllo che ha interessato il congiunto, la valutazione istruttoria avrebbe dovuto rapportare all’attualità la situazione di convivenza e l’effettivo rischio di abuso in ambito familiare, con riferimento però a frequentazioni di un soggetto estraneo a tale ambito.
Il ricorso è quindi accolto, con annullamento del provvedimento impugnato e salvezza della riedizione del potere amministrativo. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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