Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità del ricorso amministrativo (TAR Calabria n. 1227 del 14.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In caso di espressa dichiarazione di parte ricorrente di non avere più alcun interesse alla decisione del ricorso, il giudice amministrativo non può decidere la controversia nel merito, né procedere d’ufficio, né sostituirsi nella valutazione dell’interesse ad agire. Può solo adottare una pronuncia conforme alla dichiarazione resa, poiché nel processo amministrativo vige il principio dispositivo in senso ampio: la parte, sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, ha piena disponibilità dell’azione. La conseguenza è la declaratoria di improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., restando salvi i provvedimenti dell’autorità giudiziaria ordinaria e i poteri di vigilanza dell’Autorità di Pubblica Sicurezza.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Questore della Provincia di Cosenza gli aveva applicato la misura di prevenzione del divieto di ritorno nel Comune di residenza, chiedendone l’annullamento insieme agli atti presupposti e conseguenti. Il ricorso si fondava, tra l’altro, sulla dedotta titolarità di interessi familiari nel territorio, segnatamente la presenza di una figlia minore ivi residente.
In sede cautelare il Tribunale aveva ordinato all’Amministrazione di riesaminare il provvedimento alla luce di tali circostanze fattuali. Rimasto il riesame inizialmente inevaso, il Collegio ha richiesto chiarimenti. La Questura ha quindi adottato un provvedimento di revoca in toto dell’atto impugnato. A quel punto il ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse, insistendo per la condanna alle spese in ragione della soccombenza virtuale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta una questione essenzialmente processuale: quali poteri conservi il giudice amministrativo quando la parte dichiari espressamente di non avere più interesse alla decisione. La risposta è netta. Il giudice non può decidere nel merito, non può procedere d’ufficio e non può sostituirsi nella valutazione dell’interesse ad agire.
Il fondamento è il principio dispositivo in senso ampio, che opera in assenza di repliche e di diverse richieste ex adverso. Fino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, il ricorrente mantiene la piena disponibilità dell’azione e può provocare la semplice presa d’atto del giudice. Questi può solo dichiarare l’improcedibilità del ricorso.
Il Tribunale sostiene l’affermazione con un ampio richiamo alla giurisprudenza amministrativa: Cons. Stato, VI, 5 giugno 2023, n. 5503; Cons. Stato, VII, 23 maggio 2023, n. 5159; Cons. Stato, V, 15 febbraio 2023, n. 1599; Cons. Stato, II, 4 gennaio 2023, n. 120; Cons. Stato, III, 21 maggio 2021, n. 3981; Cons. Stato, VI, 6 marzo 2018, n. 1446.
La revoca integrale del provvedimento impugnato, adottata dalla Questura in esecuzione del riesame imposto in sede cautelare, ha dunque privato il ricorso del suo oggetto. Da qui la pronuncia in rito ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., con declaratoria di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse.
Il Collegio precisa che restano efficaci le misure adottate dall’autorità giudiziaria ordinaria, anche di ordine cautelare, se non modificate o revocate, e che resta in ogni caso salvo l’esercizio dei poteri di vigilanza dell’Autorità di Pubblica Sicurezza. Quanto alle spese, la compensazione è giustificata dalla peculiarità della vicenda, nonostante l’istanza di condanna per soccombenza virtuale.
Nota della Redazione
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