Revoca dell’incarico professionale dell’ente pubblico e difetto di giurisdizione del giudice amministrativo (TAR Calabria n. 1229 del 14.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il conferimento, da parte di un ente pubblico, di un incarico a un professionista non inserito nella struttura organica dell’ente costituisce espressione non di potestà amministrativa, ma di autonomia privata, ed è funzionale all’instaurazione di un rapporto di lavoro autonomo, anche a carattere continuativo. Ne consegue che la successiva revoca dell’incarico riveste natura non autoritativa, ma di recesso contrattuale, con attribuzione della controversia alla cognizione del giudice ordinario. Le procedure di conferimento di incarichi di prestazioni d’opera non costituiscono procedure concorsuali di accesso al pubblico impiego ai sensi dell’art. 63, comma 4, d.lgs. n. 165/2001, non essendovi instaurazione di un rapporto di lavoro dipendente. Il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sussiste anche quando l’atto impugnato si incardini in un rapporto di pubblico impiego, come il provvedimento di revoca dell’autorizzazione al completamento dell’incarico adottato dalla Provincia di appartenenza.

Il Fatto

Un professionista aveva ottenuto dal Comune un incarico di direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e certificazione di regolare esecuzione per interventi di messa in sicurezza di un’area fluviale. Il Comune ha poi revocato l’incarico con determinazione del 30.12.2022, in ragione della circostanza che il professionista era dipendente della Provincia.

Il ricorrente ha impugnato la revoca comunale e, con motivi aggiunti, anche il provvedimento con cui la Provincia di appartenenza ha revocato l’autorizzazione al completamento dell’incarico. La richiesta di tutela cautelare era stata respinta per carenza di periculum in mora, con salvezza degli approfondimenti sulla sussistenza della giurisdizione amministrativa.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha rilevato che l’incarico oggetto di revoca involge l’esecuzione di lavoro autonomo a tempo determinato. Ha richiamato la giurisprudenza del giudice del riparto secondo cui il conferimento di un incarico a un professionista esterno non inserito nella struttura organica dell’ente è espressione di autonomia privata, ed è funzionale all’instaurazione di un rapporto di parasubordinazione, da ricondurre pur sempre al lavoro autonomo.

Tale qualificazione vale anche quando la collaborazione assuma carattere continuativo e il professionista riceva direttive e istruzioni dall’ente. Ne deriva che la delibera di revoca dell’incarico riveste natura non autoritativa, ma di recesso contrattuale, con conseguente attribuzione della controversia al giudice ordinario, che assicura piena tutela con l’eventuale disapplicazione dell’atto presupposto, secondo il richiamo a Sezioni Unite n. 9314 del 2022 e a un precedente del medesimo TAR Calabria (Sez. I n. 1687 del 2024).

Sotto concorrente profilo, il Tribunale ha osservato che le procedure di conferimento di incarichi di prestazioni d’opera non costituiscono procedure concorsuali di accesso a un impiego pubblico ai sensi dell’art. 63, comma 4, d.lgs. n. 165/2001, richiamando Sezioni Unite n. 8522 del 2012.

Quanto ai motivi aggiunti, la revoca provinciale dell’autorizzazione al completamento dell’incarico è stata qualificata come atto gestorio ascrivibile al rapporto di pubblico impiego sussistente tra il ricorrente e la Provincia. Entrambi i provvedimenti sono pertanto espressivi dell’esercizio di un potere di natura non autoritativa.

Previo avviso ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., il Tribunale ha pronunciato sentenza in forma semplificata ex art. 74 c.p.a., dichiarando inammissibili per difetto di giurisdizione il ricorso principale e i motivi aggiunti. Ha indicato il termine di tre mesi dal passaggio in giudicato per la riproposizione dell’azione innanzi al giudice ordinario, giusta l’art. 11, comma 2, c.p.a., e ha compensato le spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *