Porto di fucile: sindacato pieno sulla prognosi di inaffidabilità del Questore (TAR Calabria n. 1602 del 08.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
La materia del rilascio e del rinnovo del porto d’armi, disciplinata dagli artt. 11 e 43 del R.D. n. 773/1931, affida all’Autorità di pubblica sicurezza un giudizio prognostico sul pericolo di abuso delle armi, da formulare secondo un ragionamento induttivo di tipo probabilistico, assistito da un attendibile grado di verosimiglianza e non dalla certezza tipica dell’accertamento penale. A fronte di tale discrezionalità tecnica, la tutela giurisdizionale piena ed effettiva impone un sindacato intrinseco e penetrante del giudice amministrativo, che verifica direttamente i fatti posti a fondamento del provvedimento e l’attendibilità della valutazione, apprezzando la ragionevolezza e la proporzionalità della prognosi inferenziale. È pertanto irragionevole desumere l’inaffidabilità del richiedente dalla sola presenza, in episodi cronologicamente distinti, di un soggetto già deferito all’autorità giudiziaria, quando nessun nuovo fatto sia contestato al titolare e questi risulti incensurato.
Il Fatto
Il ricorrente era titolare di licenza di porto di fucile per uso caccia fin dal -OMISSIS- e aveva chiesto alla Questura di Cosenza il rinnovo del titolo. Nell’ambito del contraddittorio procedimentale ex art. 10-bis della legge n. 241/1990, l’Amministrazione ha rappresentato elementi ostativi desunti da controlli di polizia: in due distinte occasioni il ricorrente era stato trovato in auto in compagnia di una persona già deferita all’autorità giudiziaria per furto.
Il Questore ha quindi emesso decreto di rigetto dell’istanza di rinnovo. Il ricorrente ha impugnato l’atto davanti al TAR Calabria, deducendo violazione degli artt. 11 e 43 del tulps ed eccesso di potere per illogicità, difetto di istruttoria e motivazione e travisamento dei fatti, sul rilievo che le due circostanze riguardavano persone del proprio nucleo familiare, incontrate occasionalmente e non stabilmente.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce in primo luogo la natura del potere esercitato dal Questore. Il giudizio di affidabilità del soggetto che detiene o aspira a ottenere il porto d’armi costituisce espressione di discrezionalità tecnica e deve fondarsi su elementi non meramente immaginari o aleatori, secondo una prognosi di verosimiglianza e non di certezza.
Da ciò discende il modello di sindacato. Richiamando Consiglio di Stato, sez. III, n. 7851 del 2022 e Consiglio di Stato, sez. VI, n. 6050 del 2014, il TAR afferma che la tutela giurisdizionale, per essere effettiva, non può esaurirsi in un controllo estrinseco di manifesta illogicità, ma deve consentire al giudice un controllo intrinseco, diretto a verificare i fatti e l’attendibilità tecnica della valutazione, entro il limite dell’oggettivo margine di opinabilità. Il parametro è quello della proporzionalità, nei suoi tre elementi di idoneità, necessarietà e proporzionalità in senso stretto, e della ragionevolezza, intesa come coerenza tra valutazione e decisione (Consiglio di Stato, sez. III, n. 11382 del 2022).
All’esito dell’istruttoria disposta in corso di causa, il Tribunale rileva che il ricorrente non ha mai riportato condanne penali e che in sede di rilascio del titolo nel 2015 erano già emersi due controlli, degli anni 2006 e 2011, di cui l’Amministrazione non aveva tenuto conto. In occasione del rinnovo del 2021, invece, la Questura ha rivalutato diversamente la gravità del fatto del 2006, pur essendo il ricorrente stato trovato nel 2017 insieme alla stessa persona.
Su queste basi il Collegio ritiene che la prognosi negativa non resista alle censure. Il giudizio di inaffidabilità è stato parametrato secondo una logica soggettiva e desunto dalla sola presenza, in due episodi distinti, dello stesso soggetto già deferito per furto, senza che sia stata contestata la commissione di alcun nuovo e diverso fatto. Appare quindi irragionevole fondare il rischio di abuso delle armi sulla mera frequentazione di un soggetto ritenuto irrilevante in sede di precedente rinnovo del titolo, tanto più trattandosi di soggetto incensurato.
Il ricorso è pertanto accolto e il provvedimento annullato per difetto di istruttoria, restando integra la possibilità per l’Amministrazione di rideterminarsi. Le spese sono compensate in ragione dei non agevoli profili interpretativi.
Nota della Redazione
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