Interdittiva antimafia illegittima e risarcimento: la colpa grave del Prefetto (TAR Calabria n. 1600 del 08.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
La responsabilità aquiliana della pubblica amministrazione per informativa interdittiva antimafia illegittima non consegue automaticamente all’annullamento del provvedimento. Occorre la prova del danno ingiusto, del nesso causale e dell’elemento soggettivo, identificato nel quid pluris della rimproverabilità soggettiva. Nell’adozione dell’interdittiva il Prefetto esercita un’ampia discrezionalità, con regola d’azione elastica, sicché la colpa va scrutinata in coerenza con la funzione e la natura del provvedimento. L’errore è scusabile quando le risultanze acquisite sono astrattamente idonee a formulare un giudizio plausibile sul tentativo di infiltrazione mafiosa. Sussiste invece colpa quando l’istruttoria ignora gli esiti assolutori e di revoca delle misure di prevenzione, compromettendo in radice la prognosi. Spetta all’amministrazione provare la natura scusabile dell’errore.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di imprese attive nel settore commerciale, ha subito l’adozione di un’informativa interdittiva antimafia da parte del Prefetto. A seguito di essa il Comune ha revocato le autorizzazioni commerciali e l’A.n.a.c. ha annotato il provvedimento nel casellario informatico. Il ricorrente ha impugnato l’interdittiva davanti al T.a.r., che ne ha riconosciuto l’illegittimità; il Consiglio di Stato, in sede di appello, ha poi accolto la richiesta cautelare e l’appello del Ministero, salvo che il giudizio di revocazione ha definitivamente confermato la decisione di primo grado e l’illegittimità del provvedimento interdittivo.
Accertata l’illegittimità, il ricorrente ha agito per il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto. Il Collegio ha disposto una consulenza tecnica d’ufficio, il cui esito è stato depositato nel giugno 2025.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce i presupposti dell’illecito ex art. 2043 c.c. derivante da attività amministrativa: illegittimità del provvedimento, danno conseguenza, nesso causale e colpa. Il risarcimento non è conseguenza diretta e costante dell’annullamento giurisdizionale. L’ingiustizia del danno va valutata con riferimento alla lesione del bene della vita, non essendo sufficiente la sola declaratoria di invalidità.
Quanto all’elemento soggettivo, alla illegittimità deve associarsi un quid pluris di rimproverabilità. Il paradigma degli artt. 84 e 91 d.lgs. n. 159/2011 resta volutamente elastico e affida al Prefetto un giudizio prognostico ampiamente discrezionale. L’errore è scusabile se le risultanze sono oggettivamente significative di intrecci, ancorché in concreto insufficienti. Il danneggiato può invocare l’illegittimità quale indice presuntivo semplice della colpa, restando a carico dell’amministrazione l’onere di dimostrare la natura scusabile dell’errore.
Nel caso concreto, la difesa erariale non risulta persuasiva. La Prefettura ha basato la prognosi su provvedimenti penali i cui esiti sono stati radicalmente ignorati: l’ordinanza cautelare riferita a due distinte ipotesi ex art. 73 d.P.R. n. 309/1990, per le quali il ricorrente è stato assolto; l’assoluzione dall’art. 416-bis c.p.; la revoca delle misure di prevenzione personale e patrimoniale; l’assenza di precedenti per rapina aggravata e armi. Residua il solo reato di estorsione aggravata, risalente a quando l’esponente aveva ventuno anni, senza elementi di raccordo attuale.
Sul danno, il Collegio esclude il rimborso delle spese legali per mancanza di attestazione di avvenuto pagamento. Riconosce la somma versata al medico legale. Quanto al lucro cessante, la c.t.u. non ha potuto quantificare un pregiudizio diretto per mancanza di documentazione aziendale e per la situazione già compromessa da sequestri, stimando una perdita di chance di euro 16.770,00. Il danno non patrimoniale è comprovato dalla certificazione medica e causalmente riconducibile all’interdittiva: quantificato in euro 36.349,97 secondo i parametri del Tribunale di Roma per il 2025, con rivalutazione monetaria e interessi legali.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 2043 c.c. – Risarcimento per fatto illecito
- Art. 416-bis c.p. – Associazioni di tipo mafioso anche straniere