Revoca nulla osta lavoro e capacità economica del datore (TAR Liguria n. 56 del 17.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ingresso di lavoratori non comunitari, legittimo è il procedimento di revoca del nulla osta fondato sull’insufficiente capacità economica dell’impresa richiedente, quando l’Amministrazione abbia correttamente attivato il contraddittorio procedimentale senza ricevere riscontri. Tuttavia, il giudice amministrativo, investito dell’impugnazione della revoca, deve avere riguardo alla situazione di fatto esistente al momento della decisione, potendo annullare il provvedimento qualora la documentazione prodotta solo in giudizio dimostri un sensibile incremento della produzione e ulteriori prospettive di crescita, tali da integrare una capacità economica sufficiente a giustificare l’ingresso richiesto. La mancata assunzione di lavoratori in precedenti procedure non può integrare la motivazione dell’atto di revoca, se l’Amministrazione non ha contestato tale profilo in sede procedimentale.
Il Fatto
Una società ricorrente presentava in data 2.12.2023 due istanze di autorizzazione all’ingresso di lavoratori extracomunitari. In sede istruttoria, la Direzione Territoriale del Lavoro esprimeva parere negativo, evidenziando che, per l’anno d’imposta 2022, l’impresa aveva dichiarato un volume d’affari con spese per acquisti molto superiori e un reddito IRES inferiore all’importo richiesto, oltre ad aver presentato numerose istanze di ingresso negli anni precedenti. La Prefettura inviava quindi l’avviso di avvio del procedimento, chiedendo la produzione di documenti fiscali e contratti di appalto, senza ricevere alcun riscontro.
In data 5.2.2025, la Prefettura adottava i decreti di revoca dei nulla osta. La società impugnava le revoche, producendo in giudizio il bilancio d’esercizio 2023 e un contratto di subappalto stipulato il 7.3.2025, deducendo il difetto di istruttoria e il travisamento.
La Motivazione della Corte
Il TAR Liguria ha ritenuto fondato il ricorso. Pur riconoscendo che l’Amministrazione non è passibile di alcun rimprovero per la correttezza procedimentale, avendo richiesto documentazione non prodotta, il Collegio ha valorizzato il dato oggettivo emergente dagli atti del giudizio: dal bilancio d’esercizio 2023 risulta un sensibile incremento della produzione rispetto all’anno precedente, a cui si aggiungono le prospettive di crescita derivanti dall’esecuzione del contratto di subappalto del 7.3.2025.
Tale documentazione, sebbene non prodotta in sede procedimentale, dimostra la sussistenza di una capacità economica sufficiente a giustificare la richiesta dei due nulla osta. Il giudice ha precisato che tale profilo non è smentito dalle difese dell’Amministrazione, che non ha contestato la reale capacità economica emersa dalla documentazione versata in atti.
Quanto alla memoria difensiva dell’Amministrazione, che eccepiva la mancata assunzione di 4 dei 31 lavoratori richiesti in passato, il TAR ha escluso che tale argomentazione possa integrare la motivazione dell’atto gravato, poiché la revoca nulla contestava sotto tale profilo. L’atto impugnato non può essere integrato in giudizio con ragioni non dedotte in sede procedimentale.
La particolarità della vicenda e il comportamento corretto tenuto dall’Amministrazione hanno giustificato l’integrale compensazione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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