Ottemperanza al giudicato e commissario ad acta per Carta docente (TAR Calabria n. 1983 del 27.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato, quando l’Amministrazione non esegue la sentenza del giudice ordinario che ha accertato il diritto del docente al beneficio economico della Carta elettronica del docente e sia decorso il termine di moratoria, il giudice amministrativo ordina l’ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c) c.p.a. e fissa un termine per l’esecuzione. In caso di ulteriore inerzia, è legittima la nomina sin d’ora del commissario ad acta, individuato in un dirigente del Ministero, affinché provveda in via sostitutiva compiendo tutti gli atti necessari. Le spese dell’eventuale attività commissariale restano a carico dell’Amministrazione inadempiente, rientrando nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale per effetto dell’art. 5-sexies, ottavo comma, legge n. 89/2001.
Il Fatto
Il ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per l’esecuzione della sentenza n. 1555/2023 del Tribunale di Castrovillari, Sezione Lavoro, pubblicata il 2.10.2023. Con quella pronuncia il giudice ordinario aveva accertato il diritto del docente al beneficio economico di € 500,00 annui per gli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020 e aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere € 1.000,00 mediante accredito sulla Carta elettronica del docente di cui all’art. 1 della legge n. 107/2015, oltre alle spese di lite.
La sentenza è stata notificata all’Amministrazione tramite PEC, con le modalità indicate dall’Ufficio Regionale Scolastico, ed è passata in giudicato. Decorso il termine di moratoria di centoventi giorni senza adempimento, il ricorrente ha agito ex art. 112, comma 2, lett. c) c.p.a. per ottenere l’esecuzione coattiva del decisum.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato in via preliminare i presupposti dell’azione di ottemperanza: la notifica della sentenza all’Amministrazione, l’avvenuto passaggio in giudicato e il decorso del termine di centoventi giorni dalla notifica. Rilevato il perdurante inadempimento della pubblica amministrazione, ha ritenuto l’azione meritevole di accoglimento.
Il Tribunale ha quindi ordinato al Ministero di eseguire integralmente la sentenza nel termine di sessanta giorni dalla notifica della presente decisione, a cura del ricorrente. All’esecuzione materiale è preposta l’Amministrazione, che deve dare attuazione alle prescrizioni della pronuncia del giudice del lavoro.
Per il caso di inutile decorso del termine, il Collegio ha nominato sin d’ora il commissario ad acta, individuato in un dirigente del Capo del Dipartimento per le risorse, l’organizzazione e l’innovazione digitale del Ministero. Il commissario provvederà, su istanza di parte e in caso di ulteriore inottemperanza, entro i successivi sessanta giorni, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio.
Quanto ai costi dell’attività commissariale, la Corte ha stabilito che restano a carico dell’Amministrazione inadempiente, rientrando nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. A sostegno ha richiamato l’art. 5-sexies, ottavo comma, legge n. 89/2001, introdotto dall’art. 1, comma 777, legge n. 208/2015, ritenuto applicabile per analogia anche alle condanne al pagamento di somme di denaro, richiamando TAR Calabria, Sez. I, n. 757 del 2025 e TAR Sicilia, Catania, Sez. I, n. 1499 del 2025.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in € 300,00, oltre accessori, con rimborso del contributo unificato e distrazione in favore dei difensori antistatari.
Nota della Redazione
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