La nota sindacale di accoglimento del condono edilizio consuma il potere dell’amministrazione (TAR Toscana n. 1991 del 10.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La nota con cui il sindaco comunica l’esito favorevole di una domanda di condono edilizio e liquida i conseguenti oneri di urbanizzazione ha natura provvedimentale e non meramente interlocutoria. Da essa deriva l’esercizio definitivo del potere di sanatoria, che resta successivamente consumato. L’amministrazione può dunque intervenire solo in via di autotutela, non adottare un nuovo provvedimento di segno contrario. Il perfezionamento dell’atto conclusivo prescinde da eventuali lacune documentali, che rilevano sul piano della legittimità e non su quello della conclusione del procedimento. L’annullamento del diniego parziale di sanatoria non preclude l’esercizio del potere sanzionatorio sugli abusi ulteriori, la cui qualificazione deve comunque tenere conto della consistenza legittima del manufatto condonato.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di un fabbricato destinato a civile abitazione nel comune di Cantagallo, presenta nel 1986 una istanza di condono edilizio per abusi interni e per un manufatto pertinenziale adibito a deposito, rimessaggio attrezzi e loggia. Dopo una richiesta di integrazione documentale del 13.10.1995, tempestivamente adempiuta, il sindaco con nota del 19.01.1996 comunica l’esito favorevole della pratica e liquida gli oneri di urbanizzazione.
In seguito il ricorrente comunica l’avvio di lavori di manutenzione ordinaria sulla copertura del deposito e realizza interventi di consolidamento delle strutture. Il comune qualifica tali opere come edificazione di nuovo volume in assenza di permesso di costruire e, assumendo ancora pendente la pratica di condono, adotta nel 2019 un provvedimento di parziale improcedibilità della stessa. Il ricorrente impugna tale diniego parziale davanti al TAR Toscana.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo, con cui si sostiene che il manufatto, realizzato nel 1966 fuori dal centro abitato, non necessiterebbe di titolo edilizio, è dichiarato inammissibile. La censura difetta di interesse e resta estranea al perimetro del provvedimento impugnato. La non necessità ratione temporis del titolo può essere opposta per contestare una sanzione edilizia, ma è incompatibile con la scelta di presentare istanza di condono e con il risultato della sanatoria postuma perseguito dal ricorrente.
Il secondo motivo è invece accolto. Il TAR richiama il principio affermato dal giudice amministrativo di appello in un caso analogo, secondo cui la nota con cui il sindaco comunica l’accoglimento della domanda di concessione per l’esecuzione di lavori edili ha natura provvedimentale e non interlocutoria (Cons. Stato sez. V n. 502 del 1998).
Nel caso concreto concorrono plurimi elementi che escludono la natura endoprocedimentale della nota del 1996. Essa promana dall’organo competente a esprimersi in via definitiva sulle istanze edilizie secondo la legge del tempo; comunica non l’adozione di un atto intermedio, ma la favorevole conclusione dell’iter; contiene la liquidazione e la richiesta di pagamento degli oneri di urbanizzazione, determinazione logicamente successiva al perfezionamento del titolo.
Il collegio respinge la tesi comunale secondo cui il procedimento non avrebbe potuto concludersi in difetto della documentazione attestante l’accatastamento. Il procedimento si chiude nel momento in cui l’amministrazione ritiene ultimata l’istruttoria e assume la determinazione finale, a prescindere da lacune conoscitive e documentali, che rilevano ai fini della legittimità e non del perfezionamento dell’atto conclusivo. L’attestazione U.T.E. risultava comunque tra i documenti depositati dopo la richiesta del 1995, che il comune aveva evidentemente ritenuto esaustiva.
Ne deriva che il potere di rilascio della sanatoria, esercitato definitivamente con il provvedimento del 19.01.1996, doveva ritenersi consumato: il comune poteva agire in autotutela, non adottare un nuovo atto di segno contrario. Assorbiti i restanti motivi, il TAR accoglie il ricorso e annulla il provvedimento impugnato, condannando l’amministrazione alle spese. Resta ferma la possibilità di esercitare il potere sanzionatorio sugli interventi abusivi ulteriori, nei limiti della consistenza legittima del manufatto condonato.
Nota della Redazione
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