Fondo inclusione sordi: platea dei beneficiari vincolata al terzo settore (Cons. Stato n. 1757 del 05.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il d.P.C.M. 14 febbraio 2023, recante i criteri di utilizzazione del Fondo per l’inclusione delle persone sorde e con ipoacusia, individua per tabulas i destinatari dei progetti finanziabili nelle Regioni e province autonome, negli enti del terzo settore maggiormente rappresentativi delle categorie beneficiarie e nelle altre istituzioni pubbliche, con esclusione di ogni soggetto diverso. La delibera regionale che recepisce tale criterio è mera attuazione del provvedimento statale presupposto e non autonomo titolo del pregiudizio lamentato. Il terzo settore che non ha impugnato tempestivamente il decreto non può contestarne l’illegittimità sul terreno interpretativo, per recuperare i vizi dell’atto presupposto attraverso gli effetti della delibera attuativa. La limitazione soggettiva della platea risponde a scelta discrezionale di settore non irragionevole, e la sua fonte normativa (art. 1, comma 458, legge n. 145/2018) non lede le competenze regionali.
Il Fatto
La Regione Lombardia ha approvato, con deliberazione di Giunta, il progetto “Comunicare senza barriere” e il relativo schema di associazione temporanea di scopo, in attuazione del d.P.C.M. 14 febbraio 2023 dettato in materia di Fondo per l’inclusione delle persone sorde. Nella ricognizione delle associazioni da coinvolgere la Regione ha escluso una società privata operante nel settore, non appartenente al terzo settore, senza esperire alcuna procedura aperta.
La società ha impugnato la delibera davanti al TAR Lombardia. Il giudice di primo grado ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando che la preclusione alla partecipazione derivava già dal decreto statale, mai impugnato, e non dalla delibera regionale, mero atto esecutivo. La società ha proposto appello, deducendo l’erronea interpretazione del decreto e, in via subordinata, la sua illegittimità costituzionale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge anzitutto l’eccezione di novità dei motivi, rilevando che gli argomenti fondati sul codice dei contratti e sul codice del terzo settore sono spesi per sostenere l’ammissibilità del ricorso di primo grado e non la sua fondatezza. Quanto al deposito documentale tardivo, la documentazione non è indispensabile ai fini della decisione ex art. 104, comma 2, cod. proc. amm., poiché l’appello è infondato a prescindere da essa.
Nel merito, la Corte muove dal tenore testuale dell’art. 2, comma 4, del d.P.C.M. 14 febbraio 2023, che vincola le Regioni a individuare i progetti da finanziare tra soggetti pubblici e enti del terzo settore maggiormente rappresentativi delle categorie beneficiarie. La redazione di progetti con la partecipazione di soggetti diversi è esclusa per tabulas. La scelta, oltre che ragionevole per la natura delle prestazioni, rientra in un ambito di discrezionalità strategica non viziato. La delibera regionale è dunque fedele attuazione del dettato statale.
Le censure dell’appellante mirano in realtà a superare l’onere di impugnazione del provvedimento presupposto attraverso un’interpretazione alternativa del decreto. La Corte qualifica il percorso come tentativo di trasferire le critiche di legittimità sul terreno ermeneutico: ma il significato testuale è inequivoco e la relazione di presupposizione rispetto alla delibera non è superabile.
Manifestamente infondata è anche la questione di legittimità costituzionale per asserita lesione delle competenze regionali. La base normativa del decreto è l’art. 1, comma 458, legge n. 145/2018, che affida la fissazione dei criteri a un decreto del Presidente del Consiglio, adottato sentita la Conferenza unificata. Il decreto del 2023 ha acquisito il parere della Conferenza unificata del 26 gennaio 2023 e si pone in continuità con il precedente decreto del 6 marzo 2020, di identico contenuto sul punto. Nessuna violazione formale o sostanziale delle competenze regionali.
Confermata la sentenza di primo grado, l’appello è respinto, con condanna della società appellante alle spese in favore della Regione e compensazione verso la parte controinteressata.
Nota della Redazione
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