Condono edilizio e fasce di rispetto autostradali: il parere negativo dell’ente gestore (TAR Marche n. 332 del 28.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Anche gli svincoli e le rampe di accesso all’autostrada costituiscono pertinenze di esercizio e sono assoggettati alla disciplina delle fasce di rispetto autostradali, con la conseguenza che il manufatto ricadente in tale fascia necessita del parere favorevole dell’ente gestore ai fini del condono. Il condono di un abuso edilizio non integra le particolari circostanze che, ai sensi dell’art. 9, comma 2, legge n. 729/1961, consentono la deroga alla distanza minima: diversamente il vincolo di inedificabilità resterebbe privo di cogenza. Il limite volumetrico di 750 metri cubi previsto per il secondo condono è inderogabile e si applica anche agli immobili a destinazione produttiva, trattandosi di disciplina eccezionale di stretta interpretazione. Il principio tempus regit actum impone di applicare le norme sulle fasce di rispetto vigenti al momento dell’adozione del provvedimento, non quelle in vigore al momento della domanda.

Il Fatto

Gli eredi del titolare di una vetreria impugnavano il parere con cui la società concessionaria autostradale aveva escluso la sanabilità di un ampliamento realizzato in prossimità della A14, ai sensi dell’art. 33, comma 1, lett. d), legge n. 47/1985. Il giudizio era integrato da motivi aggiunti avverso il diniego comunale di condono.

Un secondo ricorso, proposto nel 2022, impugnava il nuovo parere negativo emesso dalla concessionaria a seguito del riesame disposto dal Comune, e i successivi dinieghi comunali relativi alle domande di condono del 1986 e del 1995. I ricorrenti chiedevano in subordine l’accertamento del ritardo nella conclusione dei procedimenti e il risarcimento del danno, sul presupposto che l’abrogazione dell’art. 9 legge n. 729/1961 avesse precluso una sanatoria altrimenti conseguibile.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di improcedibilità del primo ricorso. Il riesame avviato dal Comune ha condotto a nuovi provvedimenti, frutto di rinnovata istruttoria e di motivazione più ampia: non si tratta di atti meramente confermativi. Gli atti originariamente impugnati hanno quindi consumato la loro efficacia lesiva e il ricorso del 2011 è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Nel merito del secondo ricorso, il Tribunale ribadisce che gli svincoli sono pertinenze di esercizio dell’autostrada e che la fascia di rispetto opera anche in relazione alle rampe. Anche seguendo la tesi dei ricorrenti, che collocano l’edificazione a una distanza tra 20 e 25,65 metri, il manufatto ricadrebbe comunque entro la fascia. La deroga prevista dall’art. 9, comma 2, legge n. 729/1961 presuppone particolari circostanze che consiglino la riduzione della distanza e non può essere invocata per regolarizzare un abuso, altrimenti il vincolo resterebbe svuotato. Irrilevante è poi la collocazione dell’ampliamento sul lato opposto alla sede autostradale, perché il vincolo ha natura assoluta.

Il giudice esclude che l’art. 9 legge n. 729/1961 sia mai stato applicabile. Al momento della domanda del 1986 l’immobile era fuori dal centro abitato, come emerge dalla stessa relazione tecnica di parte, che colloca solo nel 1996 una urbanizzazione ancora in corso. Fuori dai centri abitati trovava applicazione il D.M. n. 1404/1968, con fascia di sessanta metri, come chiarito dalla circolare Anas. In base al principio tempus regit actum, gli atti impugnati sono stati adottati quando erano vigenti l’art. 18 cod. str. e l’art. 26 d.P.R. n. 495/1992, con fascia di trenta metri, essendo ormai abrogato l’art. 9 per effetto del D.L. n. 112/2008.

La tesi dell’applicazione dell’art. 16, comma 3, cod. str. è respinta: la rampa è interna all’autostrada e non interseca alcuna strada diversa, mentre l’intersezione con la viabilità locale è remota e irrilevante. Analogamente, in via subordinata, troverebbe applicazione la fascia di quaranta metri del D.M. n. 1404/1968. Quanto al condono del 1995, non era ancora intervenuta la perimetrazione del centro abitato, con conseguente ultrattività del decreto e fascia di sessanta metri. La domanda di danno è disattesa perché l’abrogazione dell’art. 9 non ha avuto alcun riflesso sulla vicenda e i ricorrenti continuano a esercitare l’attività nel capannone.

Quanto ai motivi aggiunti, il diniego comunale è atto plurimotivato: è sufficiente la legittimità della motivazione fondata sul parere negativo della concessionaria. Il limite di 750 metri cubi è inderogabile e vale anche per gli immobili produttivi. La perizia giurata prodotta non riguardava l’abuso oggetto di condono. Ricorsi e motivi aggiunti sono respinti, con compensazione integrale delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *