Potere sanzionatorio del Sindaco e sospensione dell’attività delle sale gioco (TAR Sardegna n. 18 del 16.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il Sindaco, nel disciplinare con ordinanza gli orari di apertura delle sale gioco a tutela della salubrità dell’ambiente cittadino, è titolare non solo del potere di limitazione oraria ma anche del correlato potere sanzionatorio. A presidio delle prescrizioni sindacali la mera sanzione pecuniaria non è sufficiente, perché non produce alcun effetto ripristinatorio e favorisce una logica di mero calcolo costi-benefici. È pertanto legittima la previsione di una misura interdittiva di sospensione dell’attività, che costituisce esercizio di amministrazione attiva e non sanzione accessoria in senso tecnico. Ne consegue l’inapplicabilità della disciplina della legge n. 689/1981, dell’art. 20 e dell’art. 8-bis della stessa legge, nonché dell’art. 17-ter T.U.L.P.S.. La misura trova copertura nell’art. 10 T.U.L.P.S. e nell’art. 7-bis, comma 2, d.lgs. n. 267/2000.

Il Fatto

La società ricorrente, titolare di una sala giochi, ha impugnato cinque ordinanze con cui il Comune ha disposto la chiusura dell’esercizio per periodi progressivamente crescenti, da tre a sette giorni. Le ordinanze sanzionavano violazioni degli orari di accesso agli apparecchi da gioco e dell’obbligo di affissione, accertate con verbali della polizia municipale, in relazione alle ordinanze sindacali n. 19/2017 e n. 32/2017.

Le ordinanze a monte erano già state impugnate davanti al TAR Sardegna, che aveva rigettato il ricorso con sentenza n. 756 del 21 agosto 2018, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza della Sez. V n. 10581 del 2023. Nel presente giudizio la ricorrente ha dedotto la carenza di potere sanzionatorio del Sindaco, la violazione della legge n. 689/1981, il difetto di contraddittorio e la violazione dei principi del concorso formale e del cumulo giuridico.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge la censura di carenza di potere. Richiamando l’orientamento della giurisprudenza amministrativa e la sentenza del Consiglio di Stato n. 10581/2023, rileva che con il trasferimento ai Comuni delle funzioni di cui al T.U.L.P.S. per effetto dell’art. 19, comma 1, d.P.R. n. 616/1977 sono transitati negli enti locali anche i poteri sanzionatori.

Il ragionamento valorizza la pluralità di interessi pubblici coinvolti nella materia del gioco lecito: quello economico-finanziario, quello all’ordine e alla sicurezza pubblica, quello alla quiete e alla salute. A tale pluralità corrisponde una concorrenza di competenze e, quindi, una pluralità di sanzioni. Il Collegio richiama Cons. Stato, Sez. V, n. 1933/2018, che ha qualificato la misura come esercizio di amministrazione attiva e non come sanzione accessoria in senso tecnico.

La sanzione pecuniaria — pur coperta dall’art. 7-bis, comma 2, d.lgs. n. 267/2000 — non realizza l’interesse pubblico: indurrebbe il gestore a pagare un importo contenuto a fronte di guadagni superiori. Si giustifica perciò una misura che incida direttamente sull’attività, sospendendola per un tempo ragionevole, con funzione di deterrenza.

Quanto alla pretesa natura accessoria della sanzione, il Collegio esclude l’applicabilità dell’art. 20 legge n. 689/1981 e dell’art. 17-ter T.U.L.P.S.. La copertura normativa è individuata nell’art. 10 T.U.L.P.S., che consente la sospensione delle autorizzazioni in caso di abuso. Analogamente, l’art. 8-bis legge n. 689/1981 opera solo sulle sanzioni pecuniarie e non su quelle interdittive, con conseguente legittimità della disciplina della recidiva dettata dall’ordinanza a monte.

Il Collegio ritiene inammissibile per difetto di interesse la censura sulla misura fissa della sanzione pecuniaria, non impugnata in questa sede. Respinge inoltre la doglianza sul contraddittorio, rilevando la natura di atto fidefacente dei verbali della polizia municipale, non opposti con querela di falso. Le spese sono integralmente compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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