Indennità di turno e mansioni illecite: resta il diritto alla retribuzione (C.G.A.R.S. n. 18 del 16.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’assegnazione di compiti incompatibili con la parziale inabilità del lavoratore, in quanto posta in violazione delle norme a tutela della salute, è illecita e può fondare responsabilità del dirigente e dell’Amministrazione. Tale illiceità, tuttavia, non è di per sé ostativa al diritto del dipendente alla retribuzione e alle indennità correlate all’attività effettivamente prestata. Il diritto alla corresponsione trova fondamento nell’art. 36 Cost. e nell’art. 2126, secondo comma, cod. civ., che riconosce in ogni caso il diritto alla retribuzione quando il lavoro sia stato prestato con violazione di norme poste a tutela del prestatore. Il disconoscimento è ammesso solo in presenza di illiceità in senso forte, ossia di contrasto con norme fondamentali o principi basilari dell’ordinamento, e non di mera illegalità dell’atto costitutivo del rapporto.

Il Fatto

Gli odierni appellanti, dipendenti del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Catania, impugnavano davanti al TAR Sicilia i provvedimenti con cui il Comandante aveva disposto la sospensione della corresponsione dell’indennità di turno e dell’indennità operativa di soccorso esterna a decorrere dal 25.3.2019, oltre ai conseguenti atti di recupero delle somme ritenute indebitamente percepite.

Il giudice di prime cure respingeva il ricorso. Secondo il TAR, l’attribuzione di compiti non compatibili con la parziale inabilità del lavoratore integra un illecito, cosicché non potrebbe sorgere alcun corrispettivo nell’ambito del sinallagma contrattuale, residuando semmai responsabilità del dirigente e dell’Amministrazione. Compensava le spese. Gli appellanti riproponevano le censure di primo grado.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene l’appello fondato e individua il punto di diritto dirimente: l’illiceità dell’assegnazione non comporta necessariamente la perdita del diritto alle indennità in questione. È incontestato che gli appellanti siano stati adibiti a mansioni che importano normalmente la corresponsione dei compensi sospesi, e il C.G.A.R.S. conferma la qualificazione data dal TAR in termini di violazione delle norme poste a tutela della salute del lavoratore parzialmente inabile, con le connesse responsabilità del dirigente e dell’Amministrazione.

Il passaggio centrale consiste nel distinguere la responsabilità da assegnazione illecita dal diritto alla retribuzione. La Corte richiama l’orientamento secondo cui il cattivo uso dell’assegnazione di mansioni impegna la responsabilità disciplinare e patrimoniale del dirigente, ma non giustifica la lesione del diritto costituzionalmente rilevante alla equa retribuzione (Cass. civ., sez. un., 11 dicembre 2007, n. 25837).

Il disconoscimento del diritto è circoscritto a ipotesi rigorose: l’espletamento avvenuto all’insaputa o contro la volontà dell’ente, l’esito di fraudolenta collusione tra dipendente e dirigente, ovvero la prestazione resa in violazione di principi basilari pubblicistici dell’ordinamento (Cass. civ., sez. lav., 3 aprile 2018, n. 8141).

Richiamata la giurisprudenza costituzionale, il Collegio osserva che l’illiceità rilevante ai sensi dell’art. 2126, primo comma, cod. civ. non può ravvisarsi nella violazione della mera ristretta legalità, ma nel contrasto con norme fondamentali o principi basilari, ossia nell’illiceità della causa ex art. 1343 cod. civ. e non nella semplice illegalità dell’atto costitutivo del rapporto ex art. 1418, primo comma, cod. civ. (Corte cost. n. 296 del 1990).

Nel caso di specie non sussistono gli estremi rigorosi dell’illiceità in senso forte, poiché la finalità dell’assegnazione era volta all’effettiva soddisfazione delle esigenze del servizio pubblico di soccorso. Trova quindi applicazione l’art. 2126, secondo comma, cod. civ.: il lavoratore ha in ogni caso diritto alla retribuzione. L’appello è pertanto accolto, con annullamento degli atti impugnati in primo grado e condanna delle Amministrazioni appellate alle spese del doppio grado, liquidate in complessivi euro 5.000,00 oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 1343 c.c.

Tutte le 39 sentenze sull'art. 1343 c.c.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *