Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità del ricorso nel processo amministrativo (TAR Abruzzo n. 18 del 16.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo il ricorrente dispone pienamente della propria azione fino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione. Se, prima di tale momento, la parte dichiara di aver perduto ogni interesse alla decisione, il giudice non può procedere d’ufficio né sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire. Ne deriva la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, in ossequio al principio dispositivo. La dichiarazione del difensore di non coltivare più il contenzioso produce quindi l’improcedibilità dell’impugnazione, restando preclusa la decisione nel merito.
Il Fatto
Il ricorrente ha presentato al Comune una istanza per il nulla osta preventivo relativo alla approvazione di un progetto per la realizzazione di un complesso polifunzionale in una località montana. Dopo un articolato iter istruttorio, il Consiglio Comunale ha adottato una deliberazione con cui ha disposto il rigetto del progetto di variante urbanistica, revocando anche una precedente deliberazione favorevole.
Avverso tale provvedimento, e agli atti presupposti, il ricorrente ha proposto ricorso innanzi al TAR, deducendo violazione di legge ed eccesso di potere. Si sono costituiti il Comune e la Provincia chiedendo la reiezione. Nel corso del giudizio, con nota depositata il 1° giugno 2023, la difesa del ricorrente ha dichiarato di non voler più coltivare il contenzioso, per il tempo trascorso e per la delocalizzazione delle iniziative imprenditoriali, chiedendo la declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che la questione si esaurisce nella verifica della sorte del ricorso a fronte della dichiarazione di rinuncia alla coltivazione del giudizio resa dalla parte. Il punto di diritto è quindi di natura essenzialmente processuale e attiene ai poteri del giudice rispetto alla disponibilità dell’azione.
Il Tribunale afferma che è principio generale del processo amministrativo la piena disponibilità dell’azione da parte del ricorrente sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione. In tale ambito la parte può dichiarare di avere perduto ogni interesse per la decisione, senza che ciò incontri ostacoli.
Da tale premessa il Collegio trae la conseguenza che il giudice, non avendo né il potere di procedere d’ufficio né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, non può che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. La soluzione è posta in conformità a quanto stabilito dalla giurisprudenza, secondo cui la dichiarazione del difensore di sopravvenuta carenza di interesse comporta l’improcedibilità dell’impugnazione, non potendo in tal caso il giudice decidere la controversia nel merito, in omaggio al principio dispositivo. A sostegno il Tribunale richiama TAR Lazio Roma, sez. I, 2 febbraio 2011, n. 971, TAR Lazio Roma, sez. I, 8 novembre 2010, n. 33224 e TAR Campania, Napoli, sez. VIII, 4 settembre 2015, n. 4288.
In applicazione di tali coordinate, il ricorso è dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Il Collegio dispone infine la compensazione integrale delle spese del giudizio, in considerazione della natura e della particolarità della controversia.
Nota della Redazione
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