Acquisizione sanante della cabina elettrica e prevalenza dell’interesse pubblico (TAR Trentino-Alto Adige n. 169 del 21.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
In presenza di un’occupazione abusiva di immobile da parte di un impianto di interesse pubblico, l’amministrazione può avvalersi dell’acquisizione sanante disciplinata dall’art. 32-bis della L.P. n. 10/1991, sempre che ne sussistano i presupposti e sia riconosciuto l’interesse pubblico al mantenimento dell’opera. La scelta di procedere all’acquisizione anziché accettare la proposta di un contratto di affitto a lungo termine del proprietario non è illogica né irragionevole, ove miri a garantire la stabilità e la certezza del sito su cui insiste il servizio pubblico. Non è sindacabile la preferenza per una soluzione definitiva che elimini il rischio di future conflittualità e sia economicamente coerente rispetto all’alternativa negoziale.

Il Fatto

Il ricorrente, proprietario di alcune porzioni materiali di un edificio in cui da lungo tempo è collocata una cabina elettrica di trasformazione, ha impugnato il decreto di stima con cui la Provincia autonoma di Bolzano ha disposto, ai sensi dell’art. 32-bis della L.P. n. 10/1991, l’acquisizione della p.m. 91 e l’asservimento delle pp.mm. 72 e 114, determinando l’indennità complessiva. La vicenda giunge al giudice dopo due precedenti pronunce del medesimo Tribunale, che avevano accertato la necessità di mantenere l’impianto nel sito e la prevalenza dell’interesse pubblico sul sacrificio del privato.

In sede procedimentale il ricorrente aveva proposto, in luogo dell’esproprio, un contratto di affitto di dodici anni, rinnovabile, a canone di mercato, deducendo la maggiore onerosità della soluzione acquisitiva e l’illogicità del suo rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce l’istituto applicabile: di fronte a un’occupazione senza titolo di un bene destinato a un impianto di pubblico interesse, l’amministrazione non può ricorrere all’ordinario potere ablatorio, ma deve utilizzare l’acquisizione sanante ex art. 32-bis della L.P. n. 10/1991, come già affermato dalla sentenza n. 261/2016.

La sentenza n. 152/2021, rimasta inoppugnata, aveva definitivamente accertato l’interesse pubblico al mantenimento della cabina, l’assenza di siti alternativi e la prevalenza dell’interesse pubblico. Il ricorrente, nel nuovo gravame, non contesta tali acquisizioni, ma censura l’illogicità della preferenza per l’acquisizione rispetto all’affitto.

Il Tribunale ritiene condivisibile la scelta dell’amministrazione. L’affitto, per quanto prolungato, non garantisce la stabilità e certezza del sito necessarie allo svolgimento e allo sviluppo del servizio di distribuzione. Dalle stesse parole del ricorrente traspare l’intenzione di reclamare in futuro la disponibilità dell’immobile per ampliare la propria attività, evenienza che riproporrebbe l’illegittimità e la conflittualità che il provvedimento mira a superare.

Quanto al profilo economico, il Collegio osserva che l’indennità per acquisizione e asservimento, oltre al risarcimento per occupazione illegittima, è inferiore al costo complessivo dell’affitto protratto nel tempo, senza contare la perdita degli investimenti al rilascio. La proposta di affitto era inoltre indeterminata nel canone, e le stime dell’indennizzo fornite dal ricorrente sono risultate oscillanti e non supportate da dati oggettivi.

Infine, per le pp.mm. 72 e 114 la compressione del diritto di proprietà è minima e non comporta i pregiudizi prospettati. Il ricorso è pertanto infondato e respinto, con condanna del ricorrente alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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