L’ottemperanza al giudicato del giudice ordinario per la Carta del docente è devoluta al TAR anche quando il diritto è stato accertato dal Tribunale del lavoro (TAR Sardegna n. 239 del 05.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di ottemperanza proposta davanti al giudice amministrativo ai sensi dell’art. 112 cod. proc. amm. è strumento idoneo per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario che abbia accertato il diritto del docente precario alla Carta elettronica del docente. L’accertamento giurisdizionale del diritto, una volta passato in giudicato, costituisce titolo esecutivo nei confronti dell’amministrazione, la quale è tenuta a darvi esecuzione entro il termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo. Decorso infruttuosamente tale termine, il giudice dell’ottemperanza condanna l’amministrazione all’esecuzione, nominando sin da subito il commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento.
Il Fatto
La ricorrente, docente precario, ha stipulato contratti a tempo determinato per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2023/2024 e ha ottenuto dal Tribunale di Tempio Pausania, Sezione Lavoro, una sentenza che ne ha dichiarato il diritto a usufruire della Carta elettronica del docente per l’importo di euro 500,00 annui, ai sensi dell’art. 1 della legge n. 107/2015. La sentenza, notificata al Ministero in data 18 febbraio 2025, è passata in giudicato. Non avendo l’amministrazione dato esecuzione al titolo esecutivo, la docente ha proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Sardegna ai sensi degli artt. 112 e seguenti cod. proc. amm..
La Motivazione della Corte
Il TAR Sardegna, preliminarmente, verifica la propria competenza funzionale a conoscere dell’ottemperanza al giudicato formatosi su una sentenza del giudice del lavoro. Il ricorso è dichiarato fondato: risulta dagli atti che la sentenza n. 300/2024 del Tribunale di Tempio Pausania è stata notificata all’amministrazione e che è passata in giudicato, come attestato dalla Cancelleria del Tribunale in data 27 ottobre 2025. Il giudice amministrativo accerta che è inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997, senza che l’amministrazione abbia provveduto all’esecuzione.
La pronuncia accoglie il ricorso e condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito a dare completa esecuzione al giudicato nel termine di 120 giorni dalla comunicazione della decisione, riconoscendo alla parte ricorrente il beneficio economico della Carta elettronica del docente. Per l’ipotesi di persistente inottemperanza, il Collegio nomina sin da ora il commissario ad acta, individuato nel Responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la Formazione del Personale Scolastico e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione, con facoltà di delega ad altro dirigente dell’Ufficio anche a livello territoriale.
Il commissario ad acta, quale organo ausiliario del giudice, è autorizzato a porre in essere tutti gli atti necessari all’esecuzione entro 90 giorni dalla richiesta della parte interessata e potrà ricorrere, in caso di incapienza dei fondi, ai capitoli di bilancio destinati ai pagamenti e all’istituto del pagamento in conto sospeso disciplinato dall’art. 14, comma 2, del d.l. n. 669/1996. Non è liquidato alcun compenso al commissario ad acta, essendo lo stesso dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice.
In merito alle spese di lite, il TAR le pone a carico dell’amministrazione soccombente ma le riduce a complessivi euro 400,00, oltre accessori e contributo unificato, avuto riguardo alla natura seriale del contenzioso e alla standardizzazione dell’attività difensiva, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
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Nota della Redazione
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