Termine ordinatorio ex art 10-bis e revoca dei nulla osta stagionali (TAR Lombardia n. 2911 del 28.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il termine per presentare osservazioni ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, a seguito della novella di cui al decreto legge n. 76 del 2020, convertito in legge n. 120 del 2020, ha natura ordinatoria e non perentoria, con funzione sospensiva e non interruttiva del procedimento. La sua inosservanza non legittima la revoca dei nulla osta stagionali ex art. 22 del D. Lgs. n. 286 del 1998 quando l’amministrazione abbia valorizzato aspetti esclusivamente formali e la documentazione risulti già in atti o sia stata integrata prima della conoscenza del provvedimento. È esclusa la motivazione postuma: le ragioni non contenute nel provvedimento impugnato nè ricavabili dagli atti del procedimento non possono essere introdotte in giudizio dall’Avvocatura.
Il Fatto
Una società ha presentato tre istanze, ai sensi del D.P.C.M. 29 dicembre 2022, per l’assunzione di altrettanti lavoratori stagionali stranieri. La Prefettura ha rilasciato i nulla osta al lavoro subordinato, poi ha chiesto documentazione integrativa attraverso preavvisi di rigetto. Il termine per l’integrazione documentale è stato indicato all’impresa, che vi ha dato seguito.
In data 6 novembre 2023 la Prefettura ha però emesso e notificato tre provvedimenti di revoca, per il mancato rispetto del termine di integrazione. La società ha impugnato gli atti davanti al TAR Lombardia, deducendo la violazione di legge e del principio di conservazione degli atti. Il Ministero dell’Interno si è costituito chiedendo il rigetto. In sede cautelare la sospensiva è stata accolta con l’ordinanza n. 209/2024.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta la questione dell’efficacia del termine assegnato all’interessato per le osservazioni e la documentazione integrativa. Rileva come l’amministrazione abbia fondato la revoca su aspetti esclusivamente formali: la mancata integrazione documentale richiesta con i preavvisi di rigetto.
Tale impostazione non regge. Una parte della documentazione era già stata prodotta insieme alle istanze, e le integrazioni sono state effettuate prima della conoscenza dei provvedimenti di revoca. Ciò imponeva un riesame della situazione da parte dell’amministrazione.
Il Tribunale argomenta che il termine di cui all’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990 deve ritenersi ordinatorio. La novella del decreto legge n. 76 del 2020, convertito in legge n. 120 del 2020, ne ha mutato la natura da interruttiva a sospensiva. La finalità della norma, di deflazione del contenzioso e di effettività dell’azione amministrativa, sarebbe frustrata ove il termine fosse ritenuto perentorio. L’ordinamento offre comunque rimedio mediante l’autotutela, ove dopo il provvedimento finale emerga l’insussistenza dei presupposti.
Il Collegio esclude poi ogni rilievo all’asserita inidoneità dei documenti di asseverazione. Tale carenza è stata dedotta solo nella memoria difensiva dell’Avvocatura erariale e costituisce quindi motivazione postuma, non ammessa. Sul punto richiama il divieto consolidato, citando Consiglio di Stato, VI, n. 7286 del 2021, V, n. 2136 del 2020, II, n. 472 del 2020 e TAR Lombardia, IV, n. 1292 del 2024. L’integrazione in giudizio è ammessa solo in via eccezionale mediante gli atti del procedimento.
Ne discende l’accoglimento del ricorso e l’annullamento dei provvedimenti impugnati. Le spese sono compensate, salva la rifusione del contributo unificato a carico del Ministero dell’Interno, con pagamento diretto al difensore antistatario.
Nota della Redazione
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