Ottemperanza al giudicato e cessata materia del contendere per sopravvenuta esecuzione (TAR Puglia n. 480 del 07.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza la cessazione della materia del contendere va dichiarata quando l’amministrazione abbia dato effettiva esecuzione al giudicato, comprovandola con idonea documentazione prodotta in giudizio. Il thema decidendum si esaurisce per il sopravvenuto soddisfacimento dell’interesse del ricorrente, che non abbia formulato osservazioni in senso contrario. La verifica del giudice amministrativo investe l’effettività e la completezza dell’adempimento rispetto al comando contenuto nella sentenza esecutiva. La compensazione delle spese trova giustificazione nella complessiva evoluzione procedimentale e processuale della vicenda.

Il Fatto

Il ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Foggia – Sezione Lavoro n. 1973/2023, pubblicata l’otto giugno 2023, con cui era stato accertato il suo diritto all’attribuzione del punteggio per il servizio militare di leva obbligatorio prestato dopo il conseguimento del titolo di studio. La sentenza, notificata all’amministrazione il ventotto agosto 2023, era passata in giudicato.

Il Ministero dell’Istruzione si è costituito in giudizio per il tramite dell’Avvocatura distrettuale erariale. In data undici febbraio 2025 ha depositato la documentazione attestante l’avvenuto adempimento da parte dell’istituzione scolastica capofila, che ha accreditato ulteriori cinque punti nei vari profili ATA delle graduatorie di istituto di terza fascia.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato che il deposito documentale è avvenuto il giorno precedente alla discussione in camera di consiglio. Per consentire alla difesa del ricorrente di prendere cognizione dei documenti, la trattazione è stata rinviata alla successiva camera di consiglio del ventisei febbraio 2025, con comunicazione alla segreteria.

All’esito del rinvio, il ricorrente non ha formulato alcuna osservazione in ordine al deposito documentale del Ministero. La difesa erariale si è riportata alla richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.

Il Tribunale ha quindi verificato l’effettiva esecuzione del giudicato alla luce della nota del Ministero e della nota dell’istituto comprensivo capofila. L’amministrazione ha provveduto ad attribuire al ricorrente i punti riconosciuti dalla sentenza esecutiva, dando così completa attuazione al comando in essa contenuto.

Su queste basi il Collegio ha dichiarato la cessazione della materia del contendere. La complessiva evoluzione procedimentale e processuale ha giustificato la compensazione delle spese di lite tra le parti. La sentenza è stata posta in esecuzione dall’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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