Decisione UE sopravvenuta sugli aiuti di Stato e recupero mediante controllo automatizzato (Cass. civ. Sez. V n. 27436 del 21.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
La decisione della Commissione europea che dichiara incompatibili con il mercato interno le agevolazioni fiscali concesse alle imprese delle aree colpite da calamità naturali costituisce atto normativo vincolante ai sensi dell’art. 288 del T.F.U.E. e opera come ius superveniens di immediata applicazione nelle controversie pendenti. Il giudice nazionale, compreso quello di legittimità, è tenuto a darvi attuazione anche d’ufficio, ove occorra mediante disapplicazione delle norme interne contrastanti. Ne consegue che è irrilevante stabilire se e quando la questione sia stata dedotta dalle parti, trattandosi di profilo rilevabile officiosamente. Resta invece legittima la cartella di pagamento emessa all’esito del controllo automatizzato ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 quando la procedura sia stata completata prima della notifica della decisione di recupero, non trovando applicazione la speciale procedura dell’art. 48, comma 2, della legge n. 234 del 2012.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate sottoponeva a controllo automatizzato, ai sensi dell’art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, la dichiarazione IRES per l’anno 2009 di una società operante nel settore delle costruzioni. All’esito del controllo l’Ufficio iscriveva a ruolo l’importo di 1.780.151,44 euro, pari all’acconto e al saldo dell’imposta autoliquidata, con interessi e sanzioni; l’agente della riscossione notificava poi la cartella di pagamento.
La società impugnava la cartella davanti alla CTP di Roma, deducendo di avere sede operativa in un Comune abruzzese dal 2008 e di aver quindi legittimamente fruito della disciplina fiscale per i soggetti colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, che prevedeva la sospensione degli adempimenti e dei versamenti e il successivo abbattimento del 60 per cento del dovuto. Il primo giudice accoglieva il ricorso; la CTR del Lazio, in accoglimento dell’appello erariale, lo rigettava richiamando la decisione (UE) 2016/195, che aveva imposto allo Stato il recupero degli aiuti indebitamente concessi. La società ricorreva per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
I primi due motivi — violazione degli artt. 53 e 57 del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 7 della legge n. 212 del 2000 — denunciano che l’appello erariale avrebbe introdotto un presupposto nuovo rispetto alla motivazione della cartella e che l’Ufficio avrebbe integrato in corso di causa la motivazione dell’atto. La Corte li esamina congiuntamente e li ritiene infondati.
La decisione (UE) 2016/195 ha stabilito l’incompatibilità con il mercato interno delle misure di riduzione di tributi e contributi per le imprese delle aree colpite da calamità naturali, prendendo espressamente in considerazione anche l’art. 33, comma 28, della legge n. 183 del 2011, su cui si fondava la difesa della contribuente. Per consolidato orientamento, la decisione sopravvenuta è immediatamente applicabile nelle controversie pendenti e il giudice, anche di legittimità, deve darvi attuazione pure d’ufficio, se del caso disapplicando le norme interne contrastanti (richiamate Cass. n. 7319/2012, Cass. n. 13458/2016, Cass. n. 25273/2024, Cass. n. 15354/2014, Cass. n. 29905/2017, Cass. n. 2208/2019). Essendo la questione rilevabile officiosamente, è irrilevante il modo e il tempo della sua deduzione ad opera delle parti.
Il terzo motivo, che lamenta omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sull’eccezione di novità delle domande, è inammissibile: il vizio è configurabile solo rispetto a domande ed eccezioni di merito, non all’esame di questioni puramente processuali. In ogni caso, la decisione nel merito dell’impugnazione implica il rigetto dell’eccezione di inammissibilità.
Il quarto motivo contesta l’uso della cartella ex art. 36-bis anziché della procedura dell’art. 48, comma 2, della legge n. 234 del 2012. La Corte lo respinge: quella norma disciplina la riscossione degli importi dovuti per effetto delle decisioni di recupero e si attiva dopo la notifica della decisione, mentre nel caso di specie il controllo automatizzato era stato completato prima della notifica della decisione (UE) 2016/195, senza che la sopravvenienza possa influire ex post sulla legittimità della procedura.
Quanto alla comunicazione del Commissario Straordinario depositata con la memoria, la Corte esclude che determini l’annullamento della cartella o il riconoscimento della non debenza. Il deposito di nuovi documenti ex art. 372, secondo comma, c.p.c. è ammesso solo per l’ammissibilità degli atti, non per il merito; il factum superveniens rileva solo se modificativo dell’oggetto o attestante giudicato esterno, cessazione della materia del contendere o sopravvenuta carenza d’interesse, evenienze qui non ricorrenti né fatte valere con conclusioni conformi. La Corte aggiunge che grava sul contribuente l’onere di allegare e provare le condizioni di inapplicabilità della decisione di recupero, onere non assolto. Il ricorso è respinto.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 112 c.p.c. – Corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato
- Art. 372 c.p.c. – Produzione di altri documenti