Valutazioni di carriera militare e sindacato sul merito (TAR Calabria n. 2016 del 01.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nella materia delle valutazioni di carriera del personale militare l’Amministrazione gode di ampia discrezionalità, e il giudice amministrativo non può sostituire il proprio giudizio a quello dell’autorità procedente. Il sindacato è circoscritto alla verifica della manifesta irragionevolezza, della contraddittorietà e dell’illogicità degli atti. Le divergenze di giudizio tra compilatore e revisore non integrano di per sé vizio di contraddittorietà, rappresentando il fisiologico diverso punto di vista dei due ufficiali competenti. Il ricorrente che contesti la valutazione ha l’onere di dimostrare la maggiore attendibilità delle proprie deduzioni rispetto alla relazione dell’Amministrazione rimasta incontestata. L’assegnazione di incarichi e missioni, anche di comando, costituisce esercizio fisiologico connesso al grado e non vale come titolo di merito né come prova della contraddittorietà dei giudizi espressi.
Il Fatto
Il ricorrente, Maresciallo Capo del Corpo dei Carabinieri, impugna davanti al TAR Calabria le note caratteristiche e la pedissequa ammonizione, chiedendone l’annullamento. Sostiene che la scheda valutativa sarebbe viziata sul piano procedurale per la mancata doppia revisione obbligatoria prevista dalla circolare Persomil del 20.8.2012, non essendo il primo revisore né Comandante di Corpo né di grado pari o superiore al Colonnello.
Nel merito il ricorrente deduce di aver vantato elevato rendimento e qualità di servizio, con lungo impiego in reparti di eccellenza, comando di un contingente, numerosi giorni fuori sede in zone ad alto rischio epidemiologico, ore di straordinario e servizi notturni e festivi. Lamenta inoltre contraddittorietà tra giudizi analitici “nella media” e valutazione finale di “mediocri qualità complessive”, oltre a distonia valutativa e illogicità dei giudizi negativi sulla collaborazione e sullo spirito di sacrificio. Si costituisce il Ministero della Difesa, che contesta puntualmente le deduzioni e invoca l’ampia discrezionalità in materia.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva in via preliminare la possibile improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse: il ricorrente, sollecitato in udienza, non ha dichiarato né dimostrato di mantenere interesse all’annullamento. Considerata la limitata efficacia della scheda e il lungo tempo trascorso, in assenza di impugnazione delle valutazioni successive, nessuna utilità potrebbe derivare dall’eventuale accoglimento. Il Tribunale ritiene tuttavia di esaminare il ricorso nel merito.
Nel merito il giudice amministrativo ribadisce che nella materia sussiste ampia discrezionalità dell’Amministrazione e che non sono emersi elementi di manifesta irragionevolezza. Il motivo sulla mancata seconda revisione è infondato: la stessa circolare precisa che si prescinde dalla seconda revisione quando il compilatore o il primo revisore sia il comandante di reparto ai fini disciplinari, come nella fattispecie.
Sul piano del rendimento, la deduzione dell’impegno profuso è contestata efficacemente: nel periodo considerato il ricorrente risulta assente a vario titolo 116 giorni su 291. Il Collegio reputa pregnante il progressivo peggioramento dei giudizi annuali dal 2017 (“ottimo”) al 2018 (“nella media”) al 2019 (“non sempre adeguato”).
Quanto alle assegnazioni di compiti e missioni, anche di comando, si è trattato di attribuzioni fisiologiche connesse al grado, che non valgono come contraddizione rispetto ai giudizi impugnati né come titoli di merito. Le divergenze tra compilatore (“nella media”) e revisore (“inferiore alla media”) non sono in contraddizione: esprimono il naturale diverso punto di vista dei due ufficiali, entrambi genuini e coerenti. La relazione dell’Amministrazione è rimasta incontestata.
Il ricorso è quindi respinto nel merito. Le spese sono compensate in ragione della pandemia e della questione familiare che hanno in parte caratterizzato il periodo scrutinato.
Nota della Redazione
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