Preavviso di rigetto non reiterato per motivi dalle osservazioni emersi (Cons. Stato n. 435 del 20.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il preavviso di rigetto ex art. 10-bis, comma 1, quinto periodo, della L. n. 241/1990 non deve essere reiterato quando l’amministrazione intenda fondare il diniego su motivi ostativi che costituiscono conseguenza delle osservazioni presentate dall’istante. In tal caso i nuovi motivi si fondano su circostanze già note alla parte, che le ha richiamate nella propria memoria, e l’amministrazione può assumere direttamente la determinazione conclusiva, enunciando i motivi ulteriori nella motivazione del provvedimento finale. La reiterazione è dovuta solo per circostanze nuove, non desunte dalla memoria e delle quali non si può presumere la conoscenza. Diversamente opinando si vanificherebbero, in ossequio a un vuoto formalismo, i termini di definizione del procedimento e i principi di efficacia, efficienza e speditezza dell’azione amministrativa, in violazione dell’art. 97 Cost.
Il Fatto
Due società stipulavano un Contratto di Rete per un programma di sviluppo dell’offerta turistica in Alto Adige, articolato nell’ampliamento di una struttura ricettiva e nella costruzione di una nuova struttura. Il contratto era trasmesso al Ministero per lo Sviluppo Economico per accedere alle agevolazioni previste dall’art. 9 del DM 9 dicembre 2014.
Nel corso dell’istruttoria l’agenzia nazionale comunicava il preavviso di rigetto, rilevando che parte dell’investimento era iniziata prima della presentazione della domanda, in contrasto con l’art. 14, comma 4, del DM 9 dicembre 2014. Le società replicavano rinunciando formalmente al contributo per la parte di progetto già avviata e confermando la domanda per la restante parte. L’agenzia interpretava la rinuncia come recesso di una società dal progetto e dichiarava inammissibile la domanda per venir meno del Contratto di Rete. Il T.R.G.A. di Bolzano accoglieva il ricorso, ritenendo necessaria la reiterazione del preavviso. L’agenzia proponeva appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta la questione centrale: se l’art. 10-bis imponga di comunicare il preavviso una sola volta o se, al contrario, l’amministrazione possa adottare il diniego su motivi ostativi nuovi emersi dalle osservazioni della parte. La risposta è nel quinto periodo della disposizione, che obbliga l’amministrazione a dare ragione del mancato accoglimento delle osservazioni nella motivazione del provvedimento finale, indicando i soli motivi ostativi ulteriori che sono conseguenza delle osservazioni.
La norma è chiara nel consentire l’adozione diretta del diniego, senza nuova comunicazione, quando i motivi ulteriori si siano palesati all’esito delle memorie difensive. Il dato testuale è decisivo: il legislatore impone di evidenziare i nuovi motivi nella motivazione del diniego, non in un nuovo preavviso. La reiterazione resta necessaria solo per circostanze non desunte dalla memoria della parte, delle quali non si può presumere la conoscenza o la valutazione.
Il Collegio respinge la tesi delle società secondo cui la comunicazione del 18 luglio 2024 non costituirebbe memoria di osservazioni. La disposizione si riferisce a qualsiasi comunicazione pervenuta dopo e a causa del preavviso, indipendentemente dal richiamo espresso all’art. 10-bis. La rinuncia alla parte di investimento già cantierata, segnalata dall’agenzia, conferma il nesso causale con il preavviso. Il primo motivo d’appello è quindi accolto e la sentenza di primo grado riformata.
Esaminato il motivo riproposto, il Collegio lo ritiene infondato nel merito. Il Contratto di Rete è generico nell’individuare gli apporti collaborativi: obblighi demandati a futuri accordi, codatorialità non specificata, assenza di un capitale o di una gestione comune. Espunto il progetto relativo alla struttura di Malles, non si comprende in che cosa si traduca l’apporto della società titolare di quella struttura, né la sua giustificazione causale, non potendo più giovarsi degli apporti dell’altra società. La modifica del progetto rivela così natura occasionale.
La società non può quindi ritenersi più parte sostanziale del Contratto di Rete, con conseguente non conformità all’art. 4, comma 5, del D.M. 9 dicembre 2014 e inammissibilità dell’agevolazione per venir meno del carattere complesso del soggetto proponente. Le spese del doppio grado sono compensate in ragione della parziale novità delle questioni.
Nota della Redazione
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