Segnalazione a sofferenza “a cavallo” e difetto di preavviso: ricorso ABF inammissibile (ABF Collegio di Roma n. 320 del 16.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di segnalazioni alla Centrale dei rischi, quando la segnalazione a sofferenza sia stata effettuata prima del termine iniziale di competenza temporale dell’Arbitro e prosegua oltre tale termine (c.d. segnalazione “a cavallo”), l’ammissibilità del ricorso dipende dalla causa petendi sottesa alla domanda. Il Collegio non può conoscere delle carenze dei presupposti formali e sostanziali della prima segnalazione, che si collocano fuori dal suo ambito di competenza temporale. Pertanto, se il ricorrente fonda la domanda sull’insussistenza del preavviso o di un’accurata istruttoria preventiva, il ricorso è inammissibile. A diversa conclusione si perviene solo ove si contesti il perdurare dello stato di insolvenza in occasione degli aggiornamenti, a fronte di sopravvenienze che il ricorrente deve allegare e provare; in tal caso il Collegio può disporre unicamente la cancellazione delle segnalazioni che si pongono al di qua del termine iniziale di competenza.

Il Fatto

Il ricorrente, consultando la Centrale Rischi della Banca d’Italia, rilevava segnalazioni a sofferenza effettuate dall’intermediario e ne chiedeva la cancellazione per difetto di preavviso.

La banca eccepiva la correttezza sostanziale delle segnalazioni e ricostruiva i rapporti: un conto corrente acceso nel 2016, un prestito di 9.000,00 euro, uno scoperto non autorizzato maturato dal 2017, la decadenza dal beneficio del termine per l’interruzione dei pagamenti nel 2018. Seguiva una comunicazione di preavviso consegnata nel giugno 2018 e quindi la segnalazione a sofferenza. Un successivo piano di rientro non veniva adempiuto. Il ricorrente, in repliche, lamentava la mancata prova della ricezione del preavviso e dell’insolvenza.

La motivazione del Collegio

Il Collegio rileva anzitutto che il ricorrente ha contestato nel ricorso unicamente il difetto di preavviso. La doglianza circa l’accuratezza della valutazione della situazione economica è stata introdotta solo in sede di repliche e costituisce domanda nuova, inammissibile secondo l’orientamento dei Collegi territoriali (Coll. Roma, dec. n. 1336 del 2023).

Nel merito, dalla visura prodotta risulta una segnalazione a sofferenza perdurante almeno fino al dicembre 2024, ma è pacifico che essa sia iniziata nel giugno 2018, prima del termine iniziale di competenza temporale dell’Arbitro. Si configura dunque una segnalazione “a cavallo”.

In tale ipotesi — richiamando Coll. Roma, dec. n. 7048 del 2023 — l’ammissibilità del ricorso dipende dalla causa petendi. Il Collegio non può sindacare i presupposti della prima segnalazione, esterni alla sua competenza temporale. Poiché il ricorrente ha contestato esclusivamente il difetto dei presupposti di prima segnalazione, il ricorso è inammissibile.

Per completezza il Collegio osserva che, secondo l’orientamento consolidato (Coll. coord., 10 maggio 2023, n. 4519; Coll. Roma, dec. n. 19904 del 2021), l’inadempimento degli obblighi di preavviso di cui all’art. 125, comma 3, t.u.b. e al § 4, sez. 1, cap. I, Circolare della Banca d’Italia n. 139 dell’11 febbraio 1991 non implica l’illegittimità della segnalazione, potendo fondare al più il diritto al risarcimento del danno, non richiesto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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