Segnalazioni SIC: preavviso tardivo legittima solo le successive e cessazione della materia (ABF Collegio di Napoli n. 1919 del 04.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La comunicazione contenente il preavviso di segnalazione nei sistemi di informazione creditizia, quando perviene all’interessato in un momento successivo alla prima segnalazione di un ritardo di pagamento, rende legittime le segnalazioni effettuate dopo la ricezione della comunicazione stessa, in ragione della funzione informativa del preavviso. Resta ferma l’illegittimità delle segnalazioni anteriori al preavviso, che devono essere cancellate. Ove l’intermediario provveda spontaneamente, e senza riconoscimento di responsabilità, alla cancellazione delle segnalazioni illegittime, la domanda di cancellazione relativa a quelle poste si traduce in una sopravvenuta cessazione della materia del contendere, restando invece legittimamente mantenuta la segnalazione a sofferenza non contestata nel suo profilo sostanziale.

Il Fatto

La ricorrente, contraente di due mutui erogati dall’intermediario, ha lamentato l’illegittimità di alcune segnalazioni negative a proprio carico nei sistemi di informazione creditizia. Ha sostenuto di non aver mai ricevuto i preavvisi di segnalazione previsti dall’art. 4, comma 7, del codice di Deontologia e ha riferito di voler ripianare la propria esposizione debitoria, chiedendo la cancellazione delle segnalazioni.

L’intermediario ha resistito, rappresentando di aver già trasmesso, in sede di riscontro al reclamo, sia le comunicazioni di messa in mora con contestuale preavviso di segnalazione a sofferenza, sia le ricevute attestanti la regolare consegna. In sede di controrepliche ha poi riferito di aver provveduto, pro bono pacis e senza riconoscimento di responsabilità, alla cancellazione delle segnalazioni riferite alle rate in mora, dichiarandosi disponibile a rifondere i 20,00 euro versati per le spese di procedura e chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere.

La motivazione del Collegio

Il Collegio ha posto al centro della decisione la funzione del preavviso di segnalazione. Il dato documentale acquisito agli atti dimostra il recapito dei preavvisi all’indirizzo di posta elettronica certificata della ricorrente in data 30 giugno 2023. Da ciò deriva che le segnalazioni effettuate dopo tale ricezione sono legittime, mentre restano illegittime quelle anteriori, perché intervenute in assenza della preventiva informazione.

Il Collegio ha richiamato sul punto il principio già espresso da Coll. coor. ABF, n. 4632/2023, secondo cui la comunicazione di preavviso pervenuta dopo la prima segnalazione di un ritardo rende legittime le segnalazioni successive alla ricezione, attesa la funzione del preavviso, ma non sana quelle precedenti, che vanno cancellate.

Ha inoltre rilevato che l’intermediario nulla ha allegato in ordine alle segnalazioni precedenti, quali risultanti dalla visura CRIF ed eseguite prima dell’appostazione delle posizioni a sofferenza. Tali segnalazioni erano dunque da considerarsi illegittime. Lo stesso intermediario ha però provveduto alla loro cancellazione, lasciando segnalato il solo stato di sofferenza.

Quanto al permanere della segnalazione a sofferenza, il Collegio ha osservato che la ricorrente non ha contestato il profilo sostanziale della stessa né ha dedotto l’avvenuto pagamento dei mutui dai quali erano scaturite le segnalazioni, che al 30 giugno 2023 presentavano più di dieci rate di ritardo. La ricorrente si è limitata a manifestare l’intenzione di ripianare il debito, senza alcuna evidenza sul punto. Ne consegue che la segnalazione a sofferenza risulta legittimamente mantenuta.

La richiesta di cancellazione delle segnalazioni per i ritardi ha invece già trovato soddisfazione nella condotta volontariamente posta in essere dall’intermediario. Il Collegio ha quindi dichiarato, respinta ogni altra domanda, l’intervenuta cessazione della materia del contendere, con salvezza della necessità di restituzione, ove non già avvenuta, della somma di 20,00 euro versata dalla ricorrente per le spese di procedura.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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