Sanatoria tardiva non incide su ordine di demolizione e sanzione per inottemperanza (C.G.A.R.S. n. 136 del 23.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
La proposizione dell’istanza di accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 d.P.R. n. 380/2001 in tempo successivo all’emissione dell’ordinanza di demolizione non incide sulla legittimità di quest’ultima, ma solo sulla possibilità di darvi esecuzione, restando la sanzione sospesa fino alla definizione del procedimento. La sanzione pecuniaria prevista dall’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001 ha presupposto autonomo nell’inottemperanza all’ordine di demolizione e non nella realizzazione dell’abuso, con la conseguenza che non opera alcuna retroattività. Ove le opere abusive insistano su area sottoposta a vincolo paesaggistico, la sanzione è determinata nel massimo edittale in modo vincolato, senza obbligo di specifica motivazione sull’entità.

Il Fatto

L’appellante impugnava davanti al TAR Sicilia la determina dirigenziale con cui il Comune aveva ingiunto la demolizione di un fabbricato di mq. 222,60, edificato in area vincolata, in ampliamento rispetto a un manufatto preesistente di 40 mq. Con motivi aggiunti contestava anche la successiva determina che le aveva comminato la sanzione pecuniaria di € 20.000,00 per la mancata ottemperanza all’ordine di demolizione.

Il TAR respingeva il ricorso e i motivi aggiunti. L’appellante riproponeva le censure di prime cure, lamentando l’incidenza della domanda di sanatoria sulla legittimità del provvedimento, la qualificazione del manufatto e la pretesa retroattività nonché l’eccessiva severità della sanzione.

La Motivazione della Corte

Il C.G.A.R.S. ritiene infondati i motivi. Sulla sanatoria, il collegio osserva che l’istanza era successiva all’ordinanza di demolizione e richiama la giurisprudenza del Consiglio di Stato secondo cui CdS, sez. VII, 24 marzo 2023, n. 3070 esclude qualsiasi conseguenza sul piano della legittimità del provvedimento. L’istanza incide unicamente sull’esecuzione, sospendendo la sanzione fino alla definizione del procedimento.

La Corte rileva inoltre che, ai sensi del terzo comma dell’art. 36, il dirigente si pronuncia entro sessanta giorni, decorsi i quali la richiesta si intende rifiutata. Poiché la domanda risaliva al marzo 2016, il procedimento si era concluso con provvedimento espresso o con silenzio-diniego, senza che l’appellante ne avesse rappresentato l’esito né impugnato l’eventuale diniego.

Quanto alle caratteristiche del manufatto, la Corte conferma che il passaggio da 40 a 222,60 mq integra una nuova costruzione, bisognosa di permesso di costruire e di autorizzazione paesaggistica. La doglianza contraria è assertoria, perché priva di supporto probatorio sullo stato preesistente; l’appellante non ha prodotto la relazione tecnica e gli elaborati grafici richiamati nella stessa istanza di sanatoria.

Sulla pretesa retroattività della sanzione, il collegio chiarisce che il presupposto dell’art. 31, comma 4-bis non è l’abuso edilizio ma l’inottemperanza all’ordine di demolizione, adottato nel gennaio 2016, e richiama CdS, ad. plen., 11 ottobre 2023, n. 16. Infine, la determinazione nel massimo edittale è vincolata in presenza di vincolo paesaggistico, come affermato da CdS, sez. VI, 21 aprile 2023, n. 4057, senza necessità di specifica motivazione sull’entità.

L’appello è quindi respinto, con nulla per le spese in ragione della mancata costituzione del Comune.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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