Prelazione agraria: l’accertamento dei requisiti soggettivi non forma giudicato se il primo giudice non li ha valutati (Cass. civ. Sez. 3 n. 19733 del 14.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di prelazione agraria e successivo riscatto, non si forma giudicato interno sulla sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi per l’esercizio del diritto quando il giudice di prime cure si sia limitato ad affermare la validità e la tempestività dell’atto stragiudiziale di riscatto, senza operare alcuna valutazione in ordine a tali presupposti. Il vizio di omessa pronuncia, censurabile ex art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ. per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., non ricorre quando la pretesa non espressamente esaminata risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia, essendo superata e travolta dalla soluzione di altra questione. Il vizio di motivazione denunciabile in sede di legittimità è solo quello che attiene all’esistenza della motivazione in sé, come risulta dal testo della sentenza, restando escluso il controllo sulla sufficienza.

Il Fatto

Il ricorrente e la madre, proprietaria e coltivatrice diretta di un fondo confinante, convenivano in giudizio la società e altri soggetti, deducendo la simulazione del prezzo di vendita di un fondo agricolo e la violazione del diritto di prelazione agraria, con conseguente diritto di riscatto. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere rigettava le domande, escludendo la prova della simulazione del corrispettivo. In appello, il ricorrente, quale erede della madre, contestava la mancata valutazione degli elementi indiziari e l’omessa pronuncia sulla domanda subordinata di riscatto al prezzo risultante dall’atto. La Corte d’Appello di Napoli rigettava l’impugnazione, ritenendo preliminare l’esame della domanda di accertamento della prelazione ed esclusa la prova dei requisiti soggettivi e oggettivi per l’esercizio del riscatto.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha esaminato con precedenza il secondo ed il terzo motivo, connessi. Quanto al secondo, relativo all’asserto giudicato interno sulla sussistenza dei requisiti per il riscatto, la Corte lo ha ritenuto infondato. Il giudice di prime cure, nel pronunciare sulla validità e tempestività dell’atto stragiudiziale di riscatto, non aveva affatto valutato la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi, limitandosi a una statuizione funzionale alla decisione sulle eccezioni di parte convenuta. Ne consegue che non vi è stata violazione di alcun giudicato né vizio di ultrapetizione.

Il terzo motivo, concernente la dedotta nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 cod. proc. civ., è stato parimenti ritenuto infondato. La Corte ha richiamato i principi espressi dalle Sezioni Unite n. 8053/2014 e n. 8054/2014, secondo cui, a seguito della riforma del 2012, il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale, attenendo alla sola esistenza della motivazione e non alla sua sufficienza. L’omesso esame di elementi istruttori non integra il vizio di omesso esame di un fatto decisivo se il fatto storico è stato comunque considerato dal giudice.

Alla luce dell’accertata insussistenza dei requisiti per l’esercizio del riscatto, la Corte ha dichiarato il primo motivo privo di valido interesse. Il quarto motivo, relativo alla omessa pronuncia sulla domanda subordinata di riscatto al prezzo di euro 160.000,00, è stato dichiarato inammissibile: avendo la corte territoriale escluso i requisiti per il riscatto, la domanda subordinata risulta implicitamente rigettata, in quanto travolta dalla soluzione di altra questione pregiudiziale. Il quinto motivo, infine, è stato ritenuto inammissibile per la mancata dimostrazione della decisività del fatto storico dedotto, non potendo l’esame del carattere unitario del fondo condurre a una diversa ricostruzione dei requisiti soggettivi ed oggettivi, già esclusi dal giudice del gravame.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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