Servitù di uso pubblico e doppia conforme: ricorso inammissibile (Cass. civ. Sez. II n. 26049 del 01.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
La qualificazione di un’area come oggetto di servitù di uso pubblico presuppone la sua natura privata, poiché il diritto grava su beni appartenenti ad altri soggetti ai sensi dell’art. 825 cod. civ.; la presunzione di demanialità dell’art. 22, terzo comma, legge n. 2248/1865, all. F, cede pertanto di fronte alla preesistente proprietà privata. L’uso pubblico richiede l’uso uti cives di una collettività indeterminata e l’oggettiva idoneità del bene a soddisfare un interesse generale, requisiti il cui accertamento è riservato al giudice di merito. In presenza di doppia conforme, è preclusa in cassazione la censura di omesso esame del fatto storico principale. Il vizio di motivazione assume rilievo solo se la motivazione si colloca al di sotto del minimo costituzionale.

Il Fatto

Il ricorrente, assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, conveniva il condominio dinanzi al Tribunale domandando l’accertamento di una servitù di uso pubblico, per il passaggio pedonale e la sosta dei veicoli, sullo slargo interposto tra il cancello d’accesso all’edificio e la pubblica via; in via subordinata, la costituzione della medesima servitù in forza dell’uso protratto dalla cittadinanza.

Il Tribunale rigettava la domanda, escludendo la configurabilità della servitù. La Corte di appello confermava il rigetto, ritenendo infondato anche il motivo sulla compressione del diritto di difesa per la trattazione cartolare. Il ricorrente propone ricorso per cassazione con due motivi; resiste il condominio con controricorso.

La Motivazione della Corte

I due motivi muovono da un assunto che non corrisponde al decisum. Essi presuppongono che la sentenza impugnata abbia riconosciuto l’uso pubblico dello slargo, per poi negarlo per un vizio del ragionamento. La Corte di appello ha invece escluso l’uso pubblico, accertando che lo slargo non conduce ad alcun luogo pubblico e che il suo uso non è quello generalizzato di una collettività uti cives, ma quello particolare di sosta dei veicoli da parte di chi abita in caseggiati limitrofi.

Con il primo motivo si denuncia la violazione dell’art. 22, terzo comma, legge n. 2248/1865, all. F, per avere la Corte di appello negato la natura pubblica dello slargo benché adiacente e aperto sulla pubblica via, con conseguente presunzione di demanialità ovvero di assoggettamento a servitù di uso pubblico. Il motivo è inammissibile. Da un lato difetta di specificità a norma dell’art. 366, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., in correlazione con l’art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ.: non si confronta con la ratio decidendi, fondata sui requisiti consolidati dell’uso pubblico, né la raffronta con la conforme giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. Un. n. 23745/2020; Cass. n. 18998/2021). Dall’altro, il ricorso non indica in quale atto dei gradi di merito sarebbe stata dedotta la questione della demanialità.

La domanda era di accertamento, o di costituzione, di una servitù di uso pubblico, diritto che presuppone la natura privata dell’area; la presunzione invocata cede proprio alla preesistente natura privata della proprietà (Cass. n. 28869/2021), che la domanda proposta presuppone. Quanto all’uso pubblico, la censura investe un accertamento di fatto riservato al giudice di merito. La valutazione delle risultanze istruttorie, e con essa il giudizio sulla genericità e superfluità del capitolo di prova non ammesso, resta insindacabile in sede di legittimità (Cass. Sez. Un. n. 20867/2020; Cass. n. 34189/2022).

Con il secondo motivo si denuncia l’omesso esame del fatto decisivo costituito dall’utilizzo dello slargo da parte della cittadinanza. Il motivo è inammissibile. Ricorre l’ipotesi della doppia conforme prevista dall’art. 348-ter, commi 4 e 5, cod. proc. civ., applicabile ratione temporis all’appello proposto prima del 28 febbraio 2023 (ora art. 360, quarto comma, cod. proc. civ.): la sentenza ha confermato quella di primo grado sul medesimo accertamento del fatto principale, sicché è preclusa la censura di omesso esame. La preclusione opera anche quando il giudice d’appello aggiunga argomenti ulteriori, purché l’iter relativo ai fatti principali resti il medesimo (Cass. n. 7724/2022). Non sussiste la dedotta apparenza della motivazione, che non si colloca al di sotto del minimo costituzionale presidiato dall’art. 111, sesto comma, Cost. (Cass. Sez. Un. n. 8053/2014). Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e alle sanzioni processuali.

Nota della Redazione

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