Inammissibile il ricorso che mescola violazione di legge e omesso esame (Cass. civ. Sez. 3 n. 5817 del 15.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel ricorso per cassazione, il vizio di violazione e falsa applicazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., giusta il disposto dell’art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., deve essere dedotto, a pena di inammissibilità, non solo con l’indicazione delle norme asseritamente violate, ma anche con la specifica indicazione delle affermazioni, contenute nella sentenza impugnata, che si assumono in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con l’interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina. È, inoltre, inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c., non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di legge e dell’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio. È inammissibile il ricorso che, sotto l’apparente deduzione di tali vizi, miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito.
Il Fatto
A seguito della risoluzione di contratti di comodato e fornitura relativi a un impianto di distribuzione di carburante, il Tribunale aveva condannato la società esercente la stazione di servizio al pagamento di una penale per la ritardata restituzione dell’impianto, riconoscendole però il diritto al bonus di fine gestione e ad altri contributi. La società soccombente aveva proposto appello lamentando l’illegittimità della risoluzione e la mancanza di presupposti per la penale. La Corte d’Appello aveva rigettato sia l’appello principale sia quello incidentale proposto dalla società controinteressata.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha esaminato l’unico motivo di ricorso, con cui la società ricorrente denunciava la violazione e falsa applicazione di numerose disposizioni, tra cui l’art. 1456 c.c. e l’art. 2697 c.c., nonché l’omesso esame di un fatto decisivo, giudicandolo inammissibile.
In primo luogo, gli asseriti vizi di violazione o falsa applicazione di legge sono stati evocati in modo generico e assertivo, con un’eterogenea commistione di profili, senza svolgere specifiche censure alla motivazione dell’impugnata sentenza e senza argomentare puntualmente le ragioni delle critiche per ciascuna pretesa violazione. La Corte ha ricordato il principio per cui la deduzione del vizio ex art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c. richiede la specifica indicazione delle affermazioni della sentenza in contrasto con le norme invocate, per consentire al giudice di legittimità di verificare il fondamento della denunciata violazione.
In secondo luogo, la Corte ha ritenuto inammissibile la mescolanza e sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei (violazione di legge e omesso esame), in quanto tale formulazione mirerebbe a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure e di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente.
Infine, l’evocazione del vizio di omesso esame di un fatto decisivo è stata considerata in manifesta violazione dell’art. 366, n. 6, c.p.c., poiché la parte non aveva indicato il dato da cui il fatto risultasse esistente, né il come e il quando fosse stato oggetto di discussione processuale. La Corte ha precisato che l’omesso esame di elementi istruttori non integra il vizio qualora il fatto storico sia stato comunque preso in considerazione dal giudice.
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Nota della Redazione
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