Regolamento necessario di competenza inammissibile per difetto di rimessione in decisione (Cass. civ. Sez. 2 n. 10419 del 20.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento del giudice che, nel disattendere l’eccezione di incompetenza, affermi la propria competenza e disponga la prosecuzione del giudizio davanti a sé è insuscettibile di impugnazione con il regolamento necessario di competenza, ove non sia stato preceduto dalla rimessione della causa in decisione e dal previo invito alle parti a precisare le rispettive conclusioni anche di merito. L’impugnabilità è esclusa salvo che il giudice, così procedendo, abbia conclamato in termini di assoluta e oggettiva inequivocità e incontrovertibilità l’idoneità della propria determinazione a risolvere definitivamente, davanti a sé, la questione di competenza.
Il Fatto
Il Tribunale di Treviso aveva ingiunto a due soggetti il pagamento di una somma in favore di un condominio. Gli ingiunti proponevano opposizione, eccependo l’incompetenza territoriale del giudice adito in favore del Tribunale di Pescara. Con ordinanza del 10 giugno 2024, il Tribunale di Treviso riteneva che l’eccezione di nullità del decreto ingiuntivo, per essere stato emesso da giudice asseritamente incompetente, non fosse idonea a definire il giudizio. Concedeva la provvisoria esecutorietà del decreto opposto e fissava udienza per la rimessione della causa in decisione, assegnando i termini per il deposito delle note di precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Avverso tale provvedimento gli opponenti proponevano ricorso per regolamento necessario di competenza, sostenendo che l’affermazione per cui l’eccezione “non è idonea a definire il giudizio” equivalesse a un implicito rigetto dell’eccezione e, quindi, a una statuizione sulla competenza.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente verificato l’ammissibilità del ricorso, ritenendolo invece inammissibile. Gli stessi ricorrenti parlavano di “decisione implicita” del Tribunale, ma tale circostanza non è sufficiente per radicare il regolamento necessario di competenza.
La Corte richiama il principio fissato dalle Sezioni Unite n. 20499 del 2014, ribadito da Cass. n. 14223/2017 e Cass. n. 2338/2020: il provvedimento che disattende l’eccezione e afferma la propria competenza è impugnabile con regolamento necessario solo se preceduto dalla rimessione della causa in decisione e dal previo invito alle parti a precisare le conclusioni di merito. In ogni caso, è necessario che il giudice abbia conclamato, in modo inequivoco e incontrovertibile, l’idoneità della propria determinazione a risolvere definitivamente la questione davanti a sé.
Nel caso di specie, il giudice non ha conclamato in modo inequivoco l’idoneità risolutoria della propria decisione e il provvedimento non è stato preceduto dalla rimessione della causa in decisione. Al contrario, con il medesimo provvedimento impugnato, il Tribunale ha fissato apposita udienza per la remissione della causa in decisione. La Cassazione ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile, condannando i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e dando atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
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Nota della Redazione
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