Subentro nell’alloggio Erp, prova della convivenza e censure agli obiter (Cass. civ. Sez. III n. 26875 del 15.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di subentro nel contratto di locazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica, la norma applicabile è quella regionale vigente al momento del decesso dell’assegnatario, non quella sopravvenuta. Il requisito della convivenza con l’originario titolare al momento del decesso costituisce presupposto fondamentale dell’appartenenza al nucleo familiare e del diritto al subentro, e il relativo accertamento è rimesso al giudice del merito. In sede di legittimità il ricorrente non può contrapporre al giudizio di fatto dei giudici del merito un diverso apprezzamento delle prove. Sono inammissibili per difetto di interesse le censure avverso argomentazioni svolte ad abundantiam o costituenti obiter dicta, prive di influenza sul dispositivo.

Il Fatto

Il ricorrente, figlio dell’assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica deceduto nel 2013, convenne in giudizio l’ente gestore chiedendo l’accertamento del proprio diritto a succedere nella locazione quale componente del nucleo familiare, con annullamento o revoca del decreto di rilascio notificatogli. A fondamento invocava gli artt. 3 e 13 della legge della Regione Puglia n. 10 del 2014 e l’art. 20 della stessa legge regionale.

Il Tribunale rigettò la domanda e la Corte d’appello di Lecce confermò il rigetto, ritenendo applicabili gli artt. 2 e 15 della legge della Regione Puglia n. 54 del 1984, vigenti al tempo del decesso, che subordinavano il subentro alla convivenza con l’assegnatario; convivenza non provata né adeguatamente dedotta, essendo la documentazione prodotta risalente al 2016 e 2017. Il ricorrente propose ricorso per cassazione con quattro motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto il primo motivo, con cui il ricorrente imputa l’errore interpretativo degli artt. 3 e 13 della legge regionale n. 10/2014 al giudice di primo grado, assumendo che il requisito della convivenza “da almeno due anni” valga solo per gli affiliati e gli affidati, non per coniugi e figli. Il motivo è manifestamente inammissibile: prospetta la medesima questione sotto profili incompatibili e ribadisce una critica già formulata contro la sentenza di primo grado, ignorando la diversa ratio decidendi della sentenza d’appello, che ha individuato la norma applicabile nella legge regionale n. 54/1984.

Con il secondo motivo il ricorrente deduce che la sentenza avrebbe erroneamente aggiunto al requisito della convivenza quello della residenza. Anche tale censura è inammissibile per travisamento della ratio decidendi: la Corte territoriale ha escluso il diritto al subentro per la mancata prova della convivenza al momento del decesso, reputando irrilevante la coabitazione con il fratello e limitandosi a rilevare la mancata impugnazione della statuizione sulla “ricognizione” dell’inclusione nel nucleo familiare.

Il terzo motivo attinge il giudizio di fatto sulla insufficienza della documentazione prodotta a dimostrare la continuità familiare. La Corte ribadisce che l’accertamento delle circostanze rilevanti e l’apprezzamento delle risultanze istruttorie sono attività riservate al giudice del merito, cui compete scegliere le prove ritenute più idonee, con richiamo a Cass. n. 16499 del 2009, Cass. n. 11511 del 2014, Cass. n. 20553 del 2021 e Cass. n. 27266 del 2023. Il ricorrente per cassazione non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto, coerente in sé, essendo il sindacato di legittimità limitato al profilo logico-formale e alla correttezza giuridica.

Il quarto motivo censura la mancata applicazione della sanatoria dell’art. 20 della legge regionale n. 10/2014. La Corte lo dichiara inammissibile, perché rivolto contro un’affermazione resa ad abundantiam: la sentenza d’appello aveva premesso che il ricorrente non aveva invocato la sanatoria, evidenziandone solo “ad ogni buon conto” la carenza dei presupposti. Le censure avverso obiter dicta sono inammissibili per difetto di interesse, non incidendo sul dispositivo, come affermato da Cass. n. 13068 del 2007, Cass. n. 22380 del 2014 e Cass. n. 1770 del 2025.

Il ricorso è dunque dichiarato complessivamente inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità e versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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