Inammissibilità revocata: prelazione ambientale su aree parco non lesa (TAR Liguria n. 1041 del 24.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione comporta una pronuncia di improcedibilità ex art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., senza che il giudice possa decidere nel merito o procedere d’ufficio. In sede di riparto delle spese, la sommaria delibazione del merito può condurre alla soccombenza virtuale del ricorrente quando emergano eccezioni preliminari fondate. Un’associazione ambientalista ex art. 13 l. n. 349/1986 difetta di legittimazione attiva e di interesse concreto e attuale ad impugnare la delibera con cui il Comune rinuncia alla prelazione su un’area protetta, qualora l’atto non incida direttamente su valori ambientali tutelati.
Il Fatto
Un’associazione ambientalista aveva proposto ricorso avverso la delibera con cui il Comune aveva rinunciato ad esercitare il diritto di prelazione su un’area inclusa nel Parco Naturale Regionale, ai sensi dell’art. 15 della l. n. 394/1991. L’area, di proprietà di un privato, era stata trasferita ad una società per la realizzazione di un progetto di demolizione e ricostruzione di un rudere da destinare a ristorante e stabilimento balneare.
Il ricorso, inizialmente presentato come Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, era stato trasportato davanti al TAR a seguito dell’opposizione del Comune. Le parti resistenti avevano eccepito l’inammissibilità del ricorso. In vista dell’udienza di merito, la ricorrente aveva depositato memoria dichiarando di non avere più interesse alla decisione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha dichiarato il ricorso improcedibile, dando atto della dichiarazione di sopravvenuta carenza d’interesse. In applicazione di un univoco orientamento giurisprudenziale, il giudice non può sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire, ma deve conformarsi alla dichiarazione resa.
Quanto alle spese, il Collegio ha accolto l’istanza del controinteressato, procedendo ad una sommaria delibazione del merito. Tale valutazione ha evidenziato la fondatezza delle eccezioni preliminari, ravvisando il difetto di legittimazione attiva e di interesse della ricorrente.
La delibera impugnata, limitandosi a rinunciare all’acquisto dell’area, non presenta una incidenza diretta su valori ambientali; pertanto, l’associazione, pur agendo ex art. 13 l. n. 349/1986, non è legittimata, né può trarre dall’annullamento una concreta tutela dei valori ambientali invocati. La ricorrente è stata quindi condannata al pagamento delle spese, in applicazione del criterio della soccombenza virtuale.
Nota della Redazione
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