Diritto di prelazione del concessionario uscente sui pascoli demaniali (TAR Sicilia n. 1955 del 27.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto di prelazione del concessionario uscente, previsto dall’art. 4-bis della legge 3 maggio 1982, n. 203, si applica alle concessioni amministrative aventi ad oggetto terreni del demanio e del patrimonio indisponibile, in virtù del richiamo contenuto nell’art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 228/2001. Il comma 4-bis del medesimo articolo, introdotto dall’art. 20 del d.l. n. 50/2022, nel riconoscere una preferenza ai giovani imprenditori agricoli, fa espressamente salvo il diritto di prelazione del conduttore o concessionario uscente. Ne consegue che l’amministrazione, prima di aggiudicare definitivamente il lotto a terzi, deve comunicare al concessionario uscente le offerte ricevute, onde consentirgli di esercitare la prelazione a condizioni uguali. La mancata osservanza di tale obbligo rende illegittima l’aggiudicazione definitiva.
Il Fatto
Il ricorrente aveva ottenuto in conduzione, fino al 31 dicembre 2022, due lotti pascolivi ricadenti nel demanio forestale regionale. Pubblicato il nuovo avviso pubblico per la concessione dei terreni, presentava domanda di riassegnazione degli stessi lotti. L’amministrazione regionale aggiudicava in via provvisoria uno dei lotti a un giovane imprenditore agricolo, in applicazione del criterio del diritto di precedenza, e l’altro in base alla migliore offerta economica.
Il ricorrente contestava l’esito con memorie scritte, rivendicando il proprio diritto di prelazione quale concessionario uscente. Con determina dirigenziale l’amministrazione approvava la graduatoria definitiva e aggiudicava i lotti ai controinteressati. Il ricorrente impugnava quindi la determina, il verbale di aggiudicazione e la concessione, limitando poi l’impugnazione al solo lotto di interesse.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta la questione centrale del rapporto tra il diritto di prelazione del concessionario uscente e il regime di preferenza riconosciuto ai giovani imprenditori agricoli. Il ricorrente invocava l’art. 4-bis della legge n. 203/1982, che impone al locatore, ove intenda concedere il fondo a terzi alla scadenza, di comunicare le offerte ricevute al conduttore, il quale può esercitare la prelazione offrendo condizioni uguali.
Il Tribunale richiama la giurisprudenza amministrativa, in particolare Cons. Stato, Sez. VII, n. 9102/2023, secondo cui l’art. 6 del d.lgs. n. 228/2001 ha esteso l’applicazione delle disposizioni della legge n. 203/1982 ai terreni demaniali e a quelli del patrimonio indisponibile degli enti pubblici, oggetto di affitto o di concessione amministrativa. Viene richiamata anche Cons. Stato, Sez. III, n. 7842/2021, che ha confermato l’applicabilità della prelazione ai terreni destinati a pascolo e allevamento.
Il Collegio sottolinea che il comma 4-bis dell’art. 6, introdotto dall’art. 20 del d.l. n. 50/2022, nel prevedere il criterio di preferenza per i giovani imprenditori agricoli, fa espressamente salvo il diritto di prelazione di cui all’art. 4-bis. La novella del 2022 ha dunque confermato l’applicabilità della prelazione alle concessioni amministrative di beni del patrimonio indisponibile, qual è quella in esame.
Da ciò deriva un preciso obbligo procedimentale a carico dell’amministrazione: essa avrebbe dovuto prendere in considerazione le osservazioni presentate dal ricorrente dopo l’aggiudicazione provvisoria e comunicargli, quale concessionario uscente, le offerte ricevute, così da consentirgli di esercitare la prelazione. La decisione impugnata risulta pertanto erronea nel merito sul profilo essenziale della vicenda, con assorbimento delle ulteriori doglianze.
Il ricorso è quindi accolto, con annullamento dei provvedimenti impugnati. Le spese di giudizio sono integralmente compensate tra le parti in ragione della novità delle questioni trattate.
Nota della Redazione
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