Concessionario uscente e prelazione sul pascolo demaniale (TAR Sicilia n. 1956 del 27.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto di prelazione del concessionario uscente, previsto dall’art. 4-bis legge n. 203/1982, si applica anche alle concessioni di terreni del demanio e del patrimonio indisponibile degli enti pubblici, in forza dell’art. 6 d.lgs. n. 228/2001. La preferenza riconosciuta ai giovani imprenditori agricoli dall’art. 6, comma 4-bis, d.lgs. n. 228/2001, nel testo introdotto dall’art. 20 d.l. n. 50/2022, opera espressamente “fatto salvo” il diritto di prelazione dell’affittuario o concessionario uscente. Ne consegue che l’amministrazione, prima di aggiudicare il lotto pascolivo, deve comunicare al concessionario uscente le offerte ricevute, consentendogli di esercitare la prelazione a condizioni uguali. L’omessa attivazione di tale procedimento rende illegittima l’aggiudicazione definitiva ed è rilevabile anche a fronte delle osservazioni tempestivamente presentate dall’interessato.
Il Fatto
La ricorrente aveva ottenuto in concessione un lotto pascolivo nel territorio di un comune siciliano, con contratto valido sino al 31 dicembre 2022. Pubblicato il nuovo avviso pubblico per l’assegnazione dei terreni del demanio forestale regionale, presentava domanda per il medesimo lotto, riclassificato con nuova numerazione.
L’amministrazione regionale aggiudicava provvisoriamente il lotto a un altro concorrente, applicando il criterio del diritto di precedenza a favore dei giovani imprenditori agricoli. La ricorrente replicava con memorie via PEC, invocando il proprio diritto di prelazione quale concessionaria uscente. Le osservazioni restavano senza riscontro e la graduatoria definitiva confermava l’assegnazione al controinteressato. Da qui il ricorso al TAR, con due motivi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta la questione centrale del rapporto tra due regimi di preferenza: quello del concessionario uscente e quello del giovane imprenditore agricolo. La risposta viene costruita sul dato normativo e su un precedente specifico.
Il giudice richiama l’art. 4-bis legge n. 203/1982, che riconosce al conduttore il diritto di prelazione quando il locatore intenda concedere il fondo a terzi alla scadenza: il titolare deve essere messo a conoscenza delle offerte ricevute e può esercitare la prelazione entro quarantacinque giorni, offrendo condizioni uguali.
Secondo il Collegio, sulla scorta di Cons. Stato, Sez. VII, n. 9102/2023, tale prelazione è stata estesa ai beni demaniali e del patrimonio indisponibile dall’art. 6 d.lgs. n. 228/2001. La disposizione richiama espressamente l’applicazione della legge n. 203/1982 ai terreni pubblici oggetto di affitto o di concessione amministrativa.
Il comma 4-bis del medesimo articolo, introdotto dall’art. 20 d.l. n. 50/2022, istituisce una preferenza per i giovani imprenditori agricoli di età compresa tra diciotto e quaranta anni, ma la subordina alla clausola di salvezza del diritto di prelazione dell’uscente. La novella, osserva il TAR, ha quindi confermato l’operatività della prelazione anche per le concessioni di beni demaniali e indisponibili.
Il Collegio precisa inoltre che l’applicabilità della prelazione non è esclusa dalla destinazione dei terreni a pascolo e allevamento, richiamando Cons. Stato, Sez. III, n. 7842/2021, confermativa di TAR Lazio n. 5298/2021. Ne deriva che l’amministrazione avrebbe dovuto esaminare le osservazioni della concessionaria uscente e comunicarle le offerte ricevute, per consentirle di esercitare la prelazione. Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento degli atti impugnati; le spese sono compensate per la novità delle questioni.
Nota della Redazione
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