La riforma del 2024 non esime la VIA dei progetti non prioritari (TAR Emilia-Romagna n. 26 del 17.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le disposizioni introdotte dall’art. 1 del decreto-legge n. 153 del 2024, come convertito, nell’art. 8 del d.lgs. n. 152/2006, nel dettare l’ordine di trattazione delle istanze di VIA e nel riservare una quota alle procedure dei progetti prioritari, non sottraggono i progetti non prioritari e non compresi nel PNRR ai termini perentori di conclusione del procedimento. L’ultimo periodo del nuovo comma 1-ter, nel far salvi i soli termini dei progetti PNRR e finanziati sul fondo complementare, non può essere letto come deroga generalizzata: una simile lettura lascerebbe i progetti “minori” privi di qualsiasi termine finale, in contrasto con il principio di certezza dei rapporti giuridici e di tutela dell’affidamento. La norma, ambigua e incompleta, va pertanto interpretata in senso costituzionalmente orientato, secondo l’orientamento maggioritario della giurisprudenza amministrativa. Il silenzio serbato dall’Amministrazione sull’istanza di VIA resta quindi illegittimo e l’obbligo di provvedere va accertato.

Il Fatto

La ricorrente, società attiva nel settore fotovoltaico, ha presentato in data 7 dicembre 2021 al MASE istanza di valutazione di impatto ambientale per un impianto della potenza di 31,11 MW, progetto rientrante tra quelli di competenza statale e affidato alla Commissione tecnica PNRR-PNIEC. Secondo la ricostruzione della società, il termine massimo di conclusione dell’istruttoria tecnica sarebbe scaduto il 29 marzo 2024, senza che la Commissione si esprimesse, e i successivi trenta giorni per l’adozione del provvedimento sarebbero decorsi inutilmente il 28 aprile 2024.

Da qui il ricorso ex art. 117 c.p.a. avverso il silenzio dell’Amministrazione. La causa, chiamata una prima volta alla camera di consiglio del 18 dicembre 2024, è stata rinviata per approfondire il decreto-legge n. 153 del 2024, convertito dalla legge n. 191 del 2024, pubblicata il 16 dicembre 2024.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica anzitutto un dato in fatto: il progetto non è compreso nel PNRR né è finanziato a valere sul fondo complementare, perché di potenza inferiore ai 50 MWp. Non tutti gli impianti fotovoltaici che concorrono agli obiettivi PNIEC sono, per ciò solo, “compresi nel PNRR”: occorre il finanziamento o l’individuazione specifica in una norma o in un atto applicativo. La questione interpretativa centrale resta dunque aperta.

Il Tribunale non nasconde che il nuovo testo dell’art. 8 del d.lgs. n. 152/2006 si presti a essere letto nel senso dell’incidenza sui termini dei progetti non prioritari. La norma è procedimentale e, in quanto tale, di immediata applicazione anche ai procedimenti in corso, non essendo il potere consumato dall’inutile decorso del termine. Argomenti letterali, logico-sistematici e finalistici, secondo il Collegio, depongono per la deroga: l’inclusio unius dell’ultimo periodo del comma 1-ter, il divieto di interpretazioni che negano effetto utile alla disposizione, la natura speciale dei nuovi commi rispetto alla regola generale dell’art. 25, comma 7.

Il Collegio prende però atto che la giurisprudenza amministrativa successiva al decreto ha costantemente ritenuto non derogati i termini, e che le pronunce che hanno sfiorato la disposizione – la sentenza del Cons. Stato, Sez. IV, n. 9737 del 2024, e la sentenza del TAR Toscana, Sez. II, n. 10 del 2025 – non ne hanno colto il rilievo problematico. La lettura che autorizza la deroga, osserva il Tribunale, presterebbe il fianco a dubbi di costituzionalità, perché lascerebbe le procedure dei progetti minori prive di un termine finale di conclusione.

Per uniformità di trattamento, a tutela della prevedibilità delle decisioni e in ragione della palese incompletezza della disposizione, il Collegio si adegua all’orientamento prevalente. Il ricorso è accolto, con declaratoria di illegittimità del silenzio e ordine di concludere il procedimento entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza; in caso di inerzia è prevista la nomina di un commissario ad acta. Le spese sono compensate per la novità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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