Prelazione culturale e programma di valorizzazione nell’acquisizione del bene (Cons. Stato n. 897 del 03.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’esercizio del diritto di prelazione previsto dall’art. 60 d.lgs. n. 42/2004 è legittimo quando la destinazione del bene culturale non si esaurisce nel soddisfacimento di esigenze logistiche dell’amministrazione, ma comprende un programma di valorizzazione con spazi aperti alla fruizione pubblica. La circostanza che l’immobile sia destinato anche a sede dell’ufficio di tutela non esclude di per sé la funzione di valorizzazione, purché questa risulti dalla motivazione e sia effettivamente attuata. Ai sensi dell’art. 61, comma 2, d.lgs. n. 42/2004, la denuncia di trasferimento priva dell’indicazione del domicilio delle parti è incompleta e fa decorrere il termine di centottanta giorni per l’esercizio della prelazione. Le contestazioni relative al decreto di apposizione del vincolo, non impugnato, sono inammissibili nel giudizio sulla prelazione.

Il Fatto

I comproprietari di un palazzo storico del centro dell’Aquila si obbligano con contratto preliminare a vendere l’immobile a una società, che si riserva di nominare altri acquirenti. Nelle more, la Soprintendenza dichiara il fabbricato di interesse culturale particolarmente importante ai sensi dell’art. 10, comma 3, lett. a), d.lgs. n. 42/2004. L’impugnazione della proprietaria avverso quel provvedimento è respinta con sentenza passata in giudicato.

Con successivo atto di compravendita, condizionato al mancato esercizio della prelazione, parti distinte del fabbricato vengono trasferite alla società e ai soggetti nominati. Il Ministero della cultura esercita la prelazione sull’intero compendio. Gli acquirenti impugnano il decreto, deducendo la tardività dell’esercizio del potere rispetto a uno di essi e lo sviamento per finalità meramente logistiche. Il TAR Abruzzo respinge il ricorso; gli acquirenti appellano.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il profilo del termine. L’art. 59, comma 4, d.lgs. n. 42/2004 impone che la denuncia contenga l’indicazione del domicilio in Italia delle parti. Nel caso concreto l’atto indicava solo la residenza anagrafica dell’acquirente, mentre il domicilio inteso come centro principale degli interessi risultava altrove, come desunto dalle dichiarazioni rese ai Carabinieri e dal buon esito della notifica a mani. Da qui l’applicazione del termine più ampio di centottanta giorni previsto dall’art. 61, comma 2, d.lgs. n. 42/2004.

In via concorrente, il Consiglio di Stato ritiene decisiva la prova presuntiva della conoscenza tempestiva del decreto da parte dell’acquirente, desunta dai rapporti familiari ed economici con gli altri destinatari della notifica e dal rilascio della procura pochi giorni dopo la scadenza del termine breve. Il primo motivo è quindi infondato.

Passando al secondo e terzo motivo, il Collegio esamina la finalità dell’acquisto. Il programma di valorizzazione allegato prevede, accanto agli uffici della Soprintendenza, la biblioteca e gli archivi accessibili al pubblico, l’uso della galleria e del palcoscenico dell’ex cinema come sala convegni e un’area espositiva su piazza Duomo per mostre e restauri visibili in diretta. Tale funzionalizzazione degli spazi alla creazione di un dialogo tra amministrazione e cittadinanza integra la valorizzazione richiesta dall’art. 62 d.lgs. n. 42/2004.

Non sono dirimenti le circostanze addotte dagli appellanti. La ricerca di locali per i propri uffici non esclude gli ulteriori profili di valorizzazione. Il dedotto effetto depressivo sul commercio del centro storico è generico e non incide sulla valutazione di un bene circoscritto. Quanto ai contratti di locazione commerciale, il rogito dà atto solo di trattative in corso. Le censure al decreto di vincolo sono inammissibili, perché quel provvedimento non è stato impugnato e comunque l’impugnazione sarebbe tardiva, essendo il vincolo noto agli acquirenti almeno dalla stipula del contratto definitivo condizionato.

L’appello è pertanto respinto e la sentenza confermata, con condanna degli appellanti alle spese del grado in favore delle amministrazioni appellate e compensazione verso l’altro intimato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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