Principi di diritto (Massima) In materia di quote latte il credito dello Stato e dell’organismo pagatore a titolo di prelievo supplementare è soggetto al termine di prescrizione ordinario decennale, non alle prescrizioni brevi di cui all’art. 2948 cod. civ. né al termine quadriennale del Regolamento CE n. 2988/95, perché costituisce misura patrimoniale di riequilibrio del mercato e non prestazione periodica. La pendenza del giudizio avente ad oggetto gli atti di compensazione nazionale, conclusosi con pronuncia passata in giudicato, produce effetto interruttivo permanente ai sensi degli artt. 2943 e 2945 cod. civ. anche nei confronti del creditore costituito. I documenti attestanti la formazione di un giudicato esterno sono sempre ammissibili in appello, anche oltre i limiti dell’art. 104 c.p.a., per evitare contrasto tra giudicati. Le controversie sulle quote latte non rientrano nel rito abbreviato dell’art. 119, lett. m-quinquies), c.p.a..
Il Fatto
Le Agenzie intimate impugnano la sentenza del TAR Veneto che aveva annullato l’intimazione di pagamento emessa nel 2021 per prelievi latte, interessi e oneri riferiti alle campagne 1999/2000 e 2000/2001. Il primo giudice aveva accolto il motivo sulla prescrizione, rilevando l’assenza di prova di atti interruttivi nel periodo tra il 1999 e il 2021.
In appello le amministrazioni deducono un unico motivo, contestando la valutazione del materiale probatorio e chiedendo l’ingresso di nuovi documenti ai sensi dell’art. 104 c.p.a.: i giudicati del TAR Lazio sulle compensazioni nazionali, la prova della notifica dell’intimazione del 2014 e della cartella di pagamento del 2018. La società agricola eccepisce l’irricevibilità dell’appello per tardività e l’inammissibilità per violazione dell’art. 101 c.p.a., riproponendo i motivi assorbiti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge le eccezioni pregiudiziali. Quanto alla pretesa tardività, il rito abbreviato dell’art. 119, comma 1, lett. m-quinquies), c.p.a. riguarda solo gli atti adottati in esecuzione di una decisione di recupero della Commissione europea. I crediti da prelievo supplementare derivano invece da norme eurounitarie regolatrici del mercato, applicate sul presupposto dello sforamento delle quote individuali, e ricadono nella giurisdizione esclusiva ex art. 133, comma 1, lett. t), c.p.a. L’appello risulta quindi tempestivo entro il termine semestrale. La censura ex art. 101 c.p.a. è parimenti infondata, emergendo con chiarezza dal motivo il capo decisorio impugnato.
Quanto all’istruttoria, il Consiglio di Stato afferma che in via di principio non sono ammissibili documenti nuovi depositati in appello da chi li abbia omessi in primo grado nonostante un ordine istruttorio. Fa eccezione la produzione dei documenti attestanti un giudicato, poiché l’eccezione di giudicato esterno rientra tra le eccezioni in senso lato, rilevabili anche d’ufficio, e la nozione di documento mal si attaglia ai provvedimenti giurisdizionali definitivi. L’acquisizione è indispensabile per evitare contrasto tra giudicati e rischio di revocazione ex art. 395, comma 1, n. 5), c.p.c.
Nel merito il Collegio conferma l’orientamento consolidato: il termine prescrizionale del capitale è quello decennale, quello degli interessi quinquennale. La pendenza dei giudizi sulle compensazioni, promossi dalla società con la costituzione delle amministrazioni, ha prodotto interruzione con effetto permanente dal 2000/2001 fino alle sentenze del TAR Lazio divenute definitive nel 2013 e nel 2014. Aggiungendosi le sospensioni ex lege e la notifica della cartella nel 2018, nessun credito risulta prescritto.
Respinti i motivi riproposti, il terzo è dichiarato inammissibile: il vizio di violazione del diritto unionale nella ripartizione dei quantitativi rileva come mera annullabilità e doveva essere contestato nel termine di sessanta giorni avverso gli atti a monte, ormai coperti da giudicato. L’appello è accolto e il ricorso di primo grado respinto, con compensazione delle spese del doppio grado.
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
La sostituzione del provvedimento impugnato con una nuova determinazione di aggiudicazione, che revochi quella oggetto del giudizio, integra gli “atti univoci” ex art. 84, comma 4, cod. proc. amm. e impone la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Il TAR Campania accoglie il ricorso per ottemperanza volto a ottenere l’esecuzione del giudicato che ha riconosciuto a un docente supplente il diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, nominando il commissario ad acta e disponendo la penalità di mora.
Il TAR Lazio accoglie il ricorso avverso il diniego al riconoscimento di un titolo di abilitazione conseguito in Romania: l’Amministrazione è tenuta a valutare in concreto il percorso formativo, non potendo fondare un rigetto automatico sulla sola assenza della “Adeverinta ministeriale” e dovendo attivare il soccorso istruttorio.
Il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 per l’instaurazione del giudizio di ottemperanza nei confronti delle pubbliche amministrazioni ha natura sostanziale ed è pertanto sottratto alla sospensione feriale dei termini di cui all’art. 54, comma 2, c.p.a. L’azione è quindi ammissibile se proposta dopo la scadenza del periodo feriale.
Il limitatore di sagoma è segnale complementare che presuppone un divieto da rendere auto-esecutivo. In assenza di ostacoli materiali in altezza, la controsagoma che esclude gli autocaravan viola l’art. 185 cod. strada e integra sviamento di potere.
In sede di ottemperanza, il giudice amministrativo accerta l’inadempimento dell’Amministrazione al giudicato del giudice del lavoro e nomina il commissario ad acta, individuato in un dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale, per l’esecuzione in via sostitutiva. Le spese seguono la soccombenza.