Prelievi ATM antecedenti al furto e custodia gravemente colposa della carta (ABF Collegio di Torino n. 1526 del 19.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di utilizzo fraudolento di strumenti di pagamento, spetta al prestatore di servizi di pagamento la prova dell’autenticazione, della corretta registrazione e contabilizzazione dell’operazione e dell’assenza di malfunzionamenti. Provata l’autenticazione con carta originale e digitazione del PIN, senza anomalie nei flussi autorizzativi, l’onere si sposta sulla dimostrazione della condotta gravemente colposa dell’utente. La custodia gravemente colposa dello strumento e del codice segreto può desumersi per presunzioni dalle circostanze del caso. La domanda di rimborso è rigettata quando le operazioni contestate risultino eseguite in un momento anteriore al dichiarato furto dello strumento.
Il Fatto
La ricorrente ha chiesto la restituzione di € 750,00, importo di due prelievi ATM di € 500,00 e € 250,00 eseguiti alle ore 15:03 e 15:04 del 07/12/2021, che assume non autorizzati. Ha rappresentato di avere subito la sottrazione fraudolenta della carta e di avere presentato denuncia, reclamo e disconoscimento delle operazioni.
L’intermediario ha resistito sostenendo che le operazioni erano state autenticate con la plastica originale e il corretto inserimento del codice PIN, senza anomalie. Ha inoltre eccepito che i prelievi erano stati effettuati prima dell’orario del furto indicato nella denuncia e che la carta era stata lasciata incustodita in auto. Ha ricordato un precedente ricorso della stessa cliente, dichiarato inammissibile per tardività del reclamo.
La motivazione del Collegio
Il Collegio ricostruisce il regime probatorio del d.lgs. n. 11/2010, come modificato dal d.lgs. n. 218/2017 di recepimento della direttiva (UE) 2015/2366. Richiamando la decisione n. 3498/2012 del Collegio di coordinamento, ribadisce che la disciplina è ispirata al principio del rischio d’impresa e prevede un regime di favore per l’utente. L’art. 10 del d.lgs. 11/2010 impone tuttavia al prestatore una sequenza graduata: provare autenticazione, registrazione e contabilizzazione, quindi la colpa grave o il dolo dell’utilizzatore.
Sul primo passaggio il Collegio ritiene raggiunta la prova. L’intermediario ha prodotto la lista movimenti anche tentati, con il dettaglio dei singoli prelievi, i log ATM, il giornale di fondo e la verifica del contatore ATC. Il sistema di autenticazione è a due fattori: elemento di possesso, il CHIP, ed elemento di conoscenza, il PIN. Il codice “202” e l’Auth-code attestano il completamento delle operazioni, senza annotazioni di errore. La banca ha chiarito di non potere più dimostrare i tentativi errati di digitazione, verificabili solo entro novanta giorni, ma dall’autorizzativo dell’epoca non risultano transazioni negate. L’autenticazione può dunque dirsi provata.
Il Collegio evidenzia poi un dato preliminare e dirimente. Nella denuncia il marito della ricorrente colloca il furto alle ore 15:20, mentre i due prelievi risultano eseguiti alle 15:03 e 15:04. Le operazioni contestate sono quindi antecedenti al preteso furto, il che già sorregge la reiezione della domanda. Nemmeno è dato sapere, dalle evidenze in atti, se il veicolo fosse stato lasciato aperto o chiuso.
In ogni caso la condotta dell’utente è valutata gravemente colposa. Il Collegio desume per presunzione che l’auto parcheggiata presso il cimitero, luogo pubblico di transito indistinto, sia stata verosimilmente lasciata aperta, con la carta Bancomat all’interno. L’utente ha così violato l’art. 7 del d.lgs. n. 11/2010, omettendo gli accorgimenti idonei ad assicurare la sicurezza dello strumento di pagamento.
Il ricorso è pertanto non accolto. Il principio resta quello dell’onere probatorio graduato a carico del prestatore, ma nel caso concreto l’autenticazione provata e la custodia gravemente colposa escludono il diritto al rimborso.
Nota della Redazione
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