Risoluzione parziale del credito collegato per inadempimento del fornitore di cure odontoiatriche (ABF Collegio di Milano n. 399 del 19.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nei contratti di credito collegato il consumatore ha diritto alla risoluzione del contratto di credito, ai sensi dell’art. 125-quinquies TUB, quando ricorrono l’inadempimento di non scarsa importanza del fornitore ex art. 1455 cod. civ. e l’inutile costituzione in mora di quest’ultimo. L’onere di provare l’inadempimento e la sua gravità grava sul consumatore, poiché la prestazione del fornitore esula dalla sfera di controllo del finanziatore. La gravità va valutata non solo nell’entità oggettiva della prestazione mancata, ma anche nell’interesse del consumatore e nelle modalità del concreto svolgimento del rapporto. La risoluzione può essere parziale, nei limiti della prestazione effettivamente eseguita.

Il Fatto

Il ricorrente stipula il 31 agosto 2022 un contratto per prestazioni odontoiatriche del valore di € 12.680,00 e, contestualmente, un contratto di finanziamento finalizzato con l’intermediario, da rimborsare in 60 rate da € 249,59. Le cure, secondo il cliente, non vengono completate: un professionista di fiducia attesta l’esecuzione di lavori per soli € 6.540,00. Il consumatore costituisce in mora il fornitore con PEC dell’8 agosto 2024 e chiede la risoluzione del contratto di finanziamento con restituzione di tutte le rate pagate e interessi legali.

L’intermediario eccepisce il difetto di competenza per litispendenza, per la denuncia-querela presentata dal cliente, e nel merito l’infondatezza: contesta la tardività della prima contestazione, risalente a novembre 2023, e la mancanza di prova del grave inadempimento, nonché l’assenza di una domanda di risoluzione parziale.

La motivazione del Collegio

Il Collegio ritiene infondata l’eccezione di litispendenza. La mera presentazione di un atto di denuncia-querela non integra gli estremi della litispendenza, mancando prova del rinvio a giudizio. Inoltre l’azione penale è diretta verso un terzo e riguarda un titolo di responsabilità diverso da quello dedotto innanzi all’ABF, come chiarito dai precedenti richiamati (Collegio di Roma n. 22288/2019; Collegio di Coordinamento n. 5265/2014).

Nel merito, il contratto è stato stipulato dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 141/2010, che ha introdotto l’art. 125-quinquies TUB. Il diritto alla risoluzione del credito collegato richiede due presupposti: l’inadempimento di non scarsa importanza del fornitore e l’inutile messa in mora. La PEC dell’8 agosto 2024, inviata anche in copia conoscenza all’intermediario e con attestazione di consegna, integra il secondo requisito.

Sull’onere probatorio, il Collegio richiama la decisione del Collegio di Coordinamento n. 12645/2021: la prova attiene a elementi interni al rapporto tra consumatore e fornitore, estranei alla sfera di controllo del finanziatore, e grava quindi sul consumatore. La verifica va condotta con un parametro oggettivo, riferito all’entità dell’inadempimento, e insieme con riguardo all’interesse realizzato dalla parte.

La perizia prodotta dal cliente attesta l’esecuzione di prestazioni pari a circa la metà del valore globale. Il Collegio osserva che il termine di fine lavori era fissato al 31 dicembre 2022, ma la ricostruzione temporale del cliente colloca la prima seduta solo a dicembre dello stesso anno, con sedute successive distanziate di circa tre mesi. Quanto alla gravità, richiamando il principio di Cassazione 6 marzo 2012 n. 3477, il Collegio sottolinea che le cure odontoiatriche sono prive di utilità se non completate e non è ripristinata la funzionalità complessiva della masticazione. L’inadempimento è quindi grave, valutato anche sotto il profilo della completezza della prestazione.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso, dichiara la risoluzione parziale del contratto di finanziamento e dispone che l’intermediario rimborsi le rate versate nella misura eccedente € 6.540,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo, con condanna al contributo di € 200,00 alla Banca d’Italia e di € 20,00 alla parte ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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