Prelievi ATM dopo il furto del portafoglio e presunzione di colpa grave per custodia del PIN (ABF Collegio di Milano n. 2636 del 23.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di operazioni di pagamento non autorizzate, l’onere di provare l’autenticazione grava sull’intermediario, che lo assolve mediante i log del giornale di fondo dello sportello automatico recanti i codici G70-G72 e la dicitura “Anomalia: 00”. Accertata la regolare digitazione del PIN, la valutazione si sposta sul comportamento dell’utilizzatore: il brevissimo lasso temporale tra il furto degli strumenti di pagamento e il loro utilizzo fraudolento integra presunzione della conservazione congiunta di PIN e carte e, dunque, colpa grave ai sensi dell’art. 7 d.lgs. n. 11/2010. La contestuale sottrazione di più strumenti, tutti impiegati dai malfattori, è ulteriore indice di incauta custodia. Il mancato funzionamento degli alert non rileva quando le operazioni si susseguono in pochi minuti, perché la segnalazione non avrebbe potuto limitare il pregiudizio.
Il Fatto
La ricorrente riferisce di essere stata urtata da un uomo mentre si trovava in un supermercato e di essersi accorta poco dopo della sottrazione del portafoglio, contenente una carta di debito e una di credito. Provvedeva immediatamente al blocco delle carte e presentava denuncia lo stesso giorno, con integrazione successiva. Sulle due carte venivano eseguiti un prelievo ATM di € 1.500,00 e un’operazione di € 200,00.
La richiesta di rimborso veniva respinta dall’intermediario e il reclamo riscontrato negativamente. La cliente adiva quindi l’ABF chiedendo € 1.600,00, importo quantificato al netto delle franchigie di € 50,00 per ciascuna carta. L’intermediario si costituiva in virtù di procura, eccependo la regolare autenticazione delle operazioni tramite chip e PIN, l’assenza di clonazione e la colpa grave della ricorrente.
La motivazione del Collegio
Il Collegio affronta preliminarmente la legittimazione passiva. L’intermediario convenuto ha chiarito che dal 30/09/2024, per effetto del conferimento del ramo d’azienda relativo alla monetica, un diverso intermediario è subentrato quale emittente delle carte. La procura notarile gli attribuisce però poteri di rappresentanza sostanziale e processuale nei procedimenti di risoluzione alternativa delle controversie, incluso quello dinanzi all’ABF: la costituzione è pertanto ammissibile.
Nel merito, la disciplina applicabile è il d.lgs. n. 11/2010, come modificato dal d.lgs. n. 218/2017 di recepimento della PSD 2. L’intermediario ha prodotto i log dello sportello automatico: i prelievi risultano effettuati con tecnologia chip/pin e il giornale di fondo riporta i codici G70-G72 e “Anomalia: 00”. Richiamando le proprie decisioni n. 3531/2022, 1208/2023, 16167/2022 e 1065/2023, il Collegio ritiene provata la strong customer authentication attraverso il doppio fattore: possesso della carta e conoscenza del PIN. Se il codice fosse stato errato o non digitato, il sistema avrebbe segnalato un’anomalia.
Raggiunta la prova che grava sull’intermediario ai sensi dell’art. 10 d.lgs. n. 11/2010, resta da verificare se ricorra una violazione degli obblighi dell’utilizzatore imputabile a dolo o colpa grave, secondo l’art. 7 del medesimo decreto. Il Collegio osserva che il furto è avvenuto in un luogo aperto al pubblico, dove la cliente avrebbe dovuto prestare maggiore attenzione, e che la dinamica descritta — l’essere stata affiancata e poi urtata — non integra gli estremi del furto con destrezza.
Il profilo decisivo è però temporale. Le operazioni si collocano alle ore 12:56 e 12:58, a fronte di un furto avvenuto intorno alle 12:50. Un intervallo così breve non si spiega se non con la conservazione congiunta di PIN e carte. Il Collegio richiama l’orientamento del Collegio di coordinamento n. 5304 del 17 ottobre 2013, secondo cui la sequenza tra furto e utilizzo immediato fonda la presunzione della custodia del PIN con la carta, nonché le decisioni del Collegio di Milano n. 10433/2021, 6128/2023 e 7513/2024 e quelle di Bari, Roma e Napoli richiamate. La sottrazione contestuale di più strumenti, tutti usati dai malfattori, è ulteriore indice di incauta custodia.
Quanto agli alert, il Collegio esclude che il loro mancato funzionamento possa assumere rilievo: in presenza di transazioni ravvicinate in un arco di tempo limitato, la ricezione della segnalazione non avrebbe potuto limitare il pregiudizio. Il ricorso è pertanto rigettato per sussistenza della colpa grave della cliente.
Nota della Redazione
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