Prelievo ATM con PIN corretto esclude contrasto all’uso fraudolento da terzi (ABF Collegio di Torino n. 3078 del 09.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di uso fraudolento di strumenti di pagamento, la disciplina del D.Lgs. n. 11/2010 non trova applicazione quando la sottrazione non riguardi l’operazione di prelievo ma il denaro già erogato dal dispositivo ATM, mediante un prelievo direttamente e volontariamente posto in essere dall’utilizzatore con la propria carta e la digitazione del codice PIN corretto. In tale ipotesi la vicenda si inquadra nel furto con destrezza, consumato ai danni del titolare dopo che l’operazione è stata regolarmente autenticata. Quanto alle operazioni successive, l’utilizzatore risponde a titolo di colpa grave quando abbandona lo strumento di pagamento presso lo sportello e omette di attivare tempestivamente il blocco della carta, pur essendo consapevole di non averla più con sé.
Il Fatto
Il ricorrente, dopo aver presentato reclamo, esponeva di essersi recato in data 28 maggio 2023 allo sportello automatico dell’intermediario per un prelievo di denaro contante. Pur avendo digitato il codice PIN corretto, l’ATM non erogava la somma richiesta. Un uomo sopraggiungeva e, senza il suo consenso, iniziava a digitare tasti sulla tastiera dello sportello fingendo di aiutarlo; il ricorrente si allontanava avvedendosi della presenza di un presunto complice.
Il giorno seguente constatava di non avere più la carta di debito, ritenendo che l’ATM l’avesse trattenuta, e si recava in filiale apprendendo di numerosi prelievi non eseguiti, anche su sportelli esteri, per complessivi euro 2.383,50. Bloccava la carta e presentava denuncia. L’intermediario respingeva i reclami sostenendo che il PIN fosse stato carpito per negligenza del cliente e che tutte le operazioni fossero state autenticate in modalità SCA.
La motivazione del Collegio
Il Collegio ricorda che, secondo il D.Lgs. n. 11/2010, come modificato dal D.Lgs. n. 218/2017, quando l’utilizzatore nega di aver autorizzato un’operazione, grava sull’intermediario la prova dell’autenticazione, della corretta registrazione e contabilizzazione, nonché dell’assenza di malfunzionamenti. L’intermediario ha fornito evidenze sulla corretta autenticazione delle operazioni contestate.
Su questa base il Collegio esclude, per la prima operazione, l’applicabilità della disciplina sul contrasto all’uso fraudolento degli strumenti di pagamento. La sottrazione del denaro ha riguardato il momento successivo al prelevamento dall’ATM, autorizzato dal titolare: quanto accaduto si inquadra nel furto con destrezza, posto in essere da chi, con raggiri, ha sottratto denaro e carta dopo l’erogazione del contante, a seguito di un prelievo voluto dal ricorrente con la propria carta e il corretto PIN.
Il Collegio affronta anche la doglianza sulla collocazione dello sportello, esterno alla filiale su marciapiede pubblico. Riconosce che in tale spazio il cliente può attendersi un livello di protezione minore rispetto all’interno dei locali, ma rileva che non è allo stato concepibile un servizio di sicurezza continuativo e puntuale per ciascuno sportello collocato oltre l’area protetta.
Quanto alle operazioni successive, il Collegio ravvisa una condotta connotata da colpa grave sotto due profili: la negligenza nella custodia dello strumento, abbandonato presso lo sportello ATM, e il grave ritardo nel disporre il blocco della carta, pur essendo il ricorrente consapevole di non averla con sé. Un blocco tempestivo avrebbe evitato le operazioni contestate successive alla prima.
Il ricorso, pertanto, non è accolto.
Nota della Redazione
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