L’anatocismo bancario è vietato dal 1° dicembre 2014 senza necessità di delibera attuativa del CICR (Cass. civ. Sez. 1 n. 1135 del 19.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il divieto di anatocismo bancario previsto dall’art. 120, secondo comma, d.lgs. n. 385/1993, come sostituito dall’art. 1, comma 629, della legge n. 147/2013, decorre dal 1° dicembre 2014 ed è operante indipendentemente dall’adozione, da parte del CICR, della delibera ivi prevista circa le modalità e i criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria. La norma novellata esclude in radice la legittimità dell’anatocismo, ivi compreso quello operante dopo una prima capitalizzazione, con la conseguenza che la delibera CICR del 9 febbraio 2000, venuta meno la norma primaria che la legittimava, non può trovare applicazione per il periodo successivo all’entrata in vigore del nuovo quadro regolatorio.
Il Fatto
Il Tribunale di Asti aveva ingiunto a due fideiussori di una società il pagamento di una somma a favore di una banca. L’opposizione a decreto ingiuntivo era stata rigettata in primo grado e la decisione confermata dalla Corte d’Appello di Torino, che aveva qualificato le garanzie prestate come contratti autonomi di garanzia e aveva ritenuto legittime le clausole di capitalizzazione degli interessi per il periodo successivo al 31.12.2013.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso, con cui i fideiussori censuravano la qualificazione delle garanzie come contratti autonomi di garanzia, sostenendo la nullità della clausola contrattuale per violazione della normativa antitrust. Il sindacato di legittimità sull’interpretazione del contratto non può investire il risultato interpretativo in sé, che appartiene ai giudizi di fatto riservati al giudice di merito, ma afferisce solo alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica. I ricorrenti si erano limitati a insistere sulla propria lettura, contrastante con quella risultante dalla sentenza impugnata, sollecitando un riesame non consentito in sede di legittimità.
Il secondo motivo è stato invece ritenuto fondato. La Corte ha osservato che la giurisprudenza di merito e la dottrina dominante hanno chiarito che l’art. 120, secondo comma, TUB, novellato dalla legge di stabilità 2014, vieta l’applicazione in radice dell’anatocismo bancario, e non soltanto la capitalizzazione successiva alla prima. La diversa formulazione della norma rispetto al testo del 1999 e il disposto della lettera b), che impone di calcolare gli interessi esclusivamente sulla sorte capitale, depongono per l’esclusione di qualsiasi forma di capitalizzazione degli interessi.
La Corte ha precisato che il divieto di anatocismo è intrinsecamente proibitivo e non necessita di alcun completamento da parte del CICR. La delibera del 9 febbraio 2000, che legittimava la capitalizzazione secondo le modalità dalla stessa previste, è divenuta inoperante per effetto della sostituzione della norma primaria che la legittimava, senza necessità di una nuova delibera attuativa. L’intervento demandato al CICR conserva rilevanza solo per profili diversi dal divieto in sé considerato.
Il terzo motivo, relativo alla mancata compensazione delle spese processuali, è rimasto assorbito. La sentenza impugnata è stata conseguentemente cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Torino, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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