Ritardo nella liquidazione dell’attivo ereditario e spese di assistenza professionale (ABF Collegio di Torino n. 3089 del 09.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’intermediario che, ricevuta la quietanza liberatoria sottoscritta da tutti gli eredi e la documentazione completa, chiude i rapporti ereditari dopo oltre cinque mesi viola l’obbligo di eseguire il contratto secondo correttezza e il termine di esecuzione non può dirsi ragionevole e congruo. Le successive integrazioni documentali (modulistica FATCA, modifica delle istruzioni di disinvestimento) non giustificano il ritardo quando non siano provate. Il riconoscimento degli interessi legali maturati dal giorno successivo alla richiesta di liquidazione determina la cessazione della materia del contendere su tale domanda. Le spese di assistenza professionale non sono rimborsabili automaticamente, ma possono costituire danno emergente risarcibile ai sensi dell’art. 1223 c.c. quando il comportamento dell’intermediario abbia reso oggettivamente necessaria la presenza di un difensore; il relativo importo va contenuto secondo il prudente apprezzamento del Collegio.
Il Fatto
Il ricorrente, coerede per una quota di 3/15 dell’asse ereditario, lamenta la tardiva liquidazione delle somme giacenti su due conti correnti e di un dossier titoli intestati al genitore defunto. Il 15.04.2025 l’ufficio successioni dell’intermediario trasmetteva agli eredi la quietanza liberatoria con la disposizione delle somme ereditate, ma la liquidazione avveniva solo il 26.09.2025, dopo il sollecito e la costituzione in mora del 18.09.2025. Il ricorrente chiede gli interessi legali dal 16.04.2025 e il rimborso delle spese legali stragiudiziali, quantificate in € 2.896,35.
L’intermediario eccepisce la cessazione della materia del contendere sugli interessi, già corrisposti pro quota per € 193,12, e si oppone alla refusione delle spese di assistenza tecnica, richiamando la natura alternativa del procedimento innanzi all’ABF.
La motivazione del Collegio
Sulla domanda di interessi il Collegio rileva che l’intermediario ha prodotto evidenze del calcolo e dell’effettivo versamento, e che il ricorrente ha confermato la ricezione delle somme. Ne consegue la cessazione della materia del contendere limitatamente a tale voce, mentre resta da decidere sulle spese.
Quanto alla condotta dell’intermediario, pur in assenza dei contratti relativi ai rapporti caduti in successione, risulta provata la quietanza liberatoria del 14.04.2025 con cui tutti i coeredi hanno chiesto liquidazione ed estinzione dei conti e del dossier titoli. La chiusura dell’ultimo rapporto attivo avviene il 26.09.2025, oltre cinque mesi dopo. Il Collegio, richiamati l’art. 126-septies TUB e l’art. 1855 c.c., ritiene che il termine non sia stato ragionevole e congruo.
Le giustificazioni dell’intermediario non convincono. La sottoscrizione della modulistica FATCA il 24.04.2025 e il trasferimento del saldo da un conto all’altro il 18.06.2025 non spiegano l’intero ritardo; la richiesta di disinvestimento da parte di alcuni coeredi non è supportata da evidenze. Il Collegio non rinviene, dunque, ragioni idonee a escludere l’inadempimento.
Passando alle spese, il Collegio richiama la decisione del Collegio di coordinamento n. 4580/2025: il rimborso non è automatico, perché frutto di una scelta del cliente, ma in presenza di determinate circostanze i costi sostenuti per l’assistenza professionale costituiscono danno emergente risarcibile secondo il diritto comune. Nel caso concreto il comportamento dell’intermediario ha reso oggettivamente necessaria la presenza di un professionista, già intervenuto nella fase del reclamo. Il Collegio ritiene però di non accogliere la quantificazione proposta e liquida € 300,00.
Il Collegio dichiara pertanto la parziale cessazione della materia del contendere e, in accoglimento parziale del ricorso, condanna l’intermediario al pagamento di € 300,00 per spese di assistenza professionale, oltre al rimborso del contributo di € 20,00 e al versamento di € 200,00 alla Banca d’Italia per le spese della procedura.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 1223 c.c. – Risarcimento del danno
- Art. 1855 c.c. – Operazione a tempo indeterminato
- Art. 126-septies TUB – Recesso