Accesso alla documentazione bancaria dell’erede del fideiussore e ritardo dell’intermediario (ABF Collegio di Torino n. 3547 del 22.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’erede del fideiussore, quale avente causa del cliente defunto, è legittimato a ottenere dall’intermediario la documentazione bancaria ai sensi dell’art. 119, quarto comma, TUB. Il diritto di accesso comprende la documentazione contrattuale integrale delle garanzie personali prestate dal de cuius e gli estratti conto degli ultimi dieci anni, senza che il limite decennale possa essere opposto alla richiesta di copia del contratto di fideiussione. L’intermediario è tenuto a evadere la richiesta entro novanta giorni; il superamento del termine integra una condotta non trasparente, sanzionabile anche mediante la condanna al contributo alle spese. La domanda di risarcimento del danno, ove la natura del pregiudizio non sia precisata e non siano offerte evidenze, è rigettata in applicazione dell’art. 2697 c.c.
Il Fatto
Il ricorrente, erede con beneficio di inventario del padre defunto nel marzo 2024, ha chiesto all’intermediario la documentazione relativa alla posizione del de cuius quale fideiussore di un’associazione: le fideiussioni rilasciate dal 2006 al 2022, gli estratti conto aziendali sui quali il genitore aveva firma, i depositi di firma, la situazione debitoria garantita e lo specimen di firma. Dopo molteplici solleciti e un esposto alla Banca d’Italia, ha adito l’Arbitro lamentando risposte vaghe e documentazione incompleta, chiedendo altresì una liberatoria dalle garanzie e il risarcimento del danno da ritardo.
L’intermediario ha sostenuto di aver consegnato la contrattualistica richiesta, negando l’esistenza di ulteriore documentazione oltre ai documenti di sintesi trasmessi, e ha eccepito la cessazione della materia del contendere, dichiarandosi disponibile a fornire gli estratti conto nel limite decennale. Ha inoltre contestato la domanda risarcitoria per genericità e assenza di prova.
La motivazione del Collegio
Il Collegio muove dal presupposto che l’intermediario non contesta la qualità di erede del ricorrente né la spettanza del diritto di accesso all’istante quale avente causa del fideiussore defunto. La richiesta si fonda sull’art. 119, quarto comma, TUB, che garantisce all’erede la ricostruzione del rapporto obbligatorio.
Quanto alla documentazione contabile e alla posizione debitoria, il Collegio rileva che la banca ha trasmesso gli estratti conto del periodo richiesto e il piano di ammortamento aggiornato, allegato alle controrepliche. Anche lo specimen di firma è stato inviato. Su questi punti è dunque dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Resta controversa la documentazione contrattuale integrale delle garanzie. Il Collegio, esaminate le evidenze, ritiene che la consegna dei documenti di sintesi non esaurisca l’obbligo: con riferimento alla fideiussione specifica del 2022 non è stata allegata la documentazione relativa all’apposizione della data certa, che il ricorrente ha pertanto diritto di ottenere. La doglianza sulla natura meramente riassuntiva degli altri documenti non trova invece conferma nelle evidenze in atti.
Sul ritardo, il Collegio confronta le date delle richieste con quelle delle consegne. La documentazione contrattuale fu chiesta il 27.03.2024 e inviata il 04.04.2024; i rinnovi delle garanzie furono richiesti l’11.07.2025 e trasmessi il 19.08.2025; gli estratti conto dal 2015, richiesti il 31.08.2025, furono allegati solo il 05.02.2026; il piano di ammortamento, chiesto il 31.08.2025, fu allegato l’11.12.2025. Poiché il termine dell’art. 119 TUB è di novanta giorni, esso risulta superato per tali voci, con condotta della banca valutata alla stregua del richiamato precedente del Collegio di Milano n. 4020/2025.
La domanda risarcitoria è invece rigettata: non è chiara la natura del danno, patrimoniale o non patrimoniale, né sono state fornite evidenze, con conseguente applicazione dell’art. 2697 c.c. Il ricorso è pertanto accolto parzialmente, con condanna dell’intermediario al contributo alle spese della procedura e al rimborso della somma versata dalla parte ricorrente.
Nota della Redazione
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